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Pubblichiamo gli elenchi dei progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato ammessi al finanziamento per l’anno 2022. I progetti riferiti a questa annualità sono stati presentati secondo quanto disposto dai Criteri per la concessione dei contributi in vigore per il triennio 2019-2021.

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La pubblicazione di questi dati e la loro estrazione in formato tabellare aperto sono disposti dall'art. 26 del decreto legislativo n. 33/2013 e successive modificazioni.

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In base ai criteri per la concessione dei contributi 2019-2021 di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1886 del 16 maggio 2020, il Dipartimento può erogare:

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Il Dipartimento eroga alle organizzazioni un primo acconto pari al 50% del contributo concesso a seguito dell’adozione del provvedimento di concessione dei contributi e della sua pubblicazione ed un eventuale secondo acconto pari a un ulteriore 30% del contributo concesso ovvero il saldo del 50% del contributo. Il secondo acconto viene concesso su richiesta dell’organizzazione proponente che deve inviare al Dipartimento – tramite Pec - la documentazione fiscale che attesta la realizzazione di almeno il 50% del progetto. Il saldo residuo viene erogato sempre su richiesta dell’organizzazione proponente a conclusione del progetto. L’organizzazione deve inviare, sempre tramite Pec, al Dipartimento la rendicontazione finale, comprensiva della documentazione che attesta la spesa totale sostenuta per la realizzazione del progetto.

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\n"},"fields":{"slug":"/volontariato-di-protezione-civile/contributi/contributi-concessi-il-2022/"},"field_tabella":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Volontariato"},"field_riferimento_traduzione":{"fields":{"slug":"/civil-protection-volunteer-service/contributions/contributions-granted-2022/"}},"field_immagine_singola":null,"field_mappa":null,"field_accordion":[{"field_titolo":"Massimali finanziari - Anno 2022","field_tabella":null,"field_testo":{"processed":"

In attuazione delle disposizioni previste all’art.7 “Massimali finanziari annui” dei Criteri per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione Civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile nel triennio 2019 -2021 di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1886 del 16/05/2020, la cui vigenza è stata prorogata per l’anno 2022, si comunica che:

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In attuazione delle disposizioni previste all’art.7 “Massimali finanziari annui” dei Criteri per la concessione da parte del Dipartimento della Protezione Civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile nel triennio 2019 -2021 di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1886 del 16/05/2020, la cui vigenza è stata prorogata per l’anno 2022, si comunica che:

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LA VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

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VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

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VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

\n

VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile” e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, l’art. 37 che prevede “contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità”;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018 e del 17 luglio 2019;

\n

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

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VISTO il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2021 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\n

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M.  del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2021, visto e annotato al n. 2632 in data 25 giugno 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 1720 in data 1 luglio 2021, con il quale alla Dott.ssa Immacolata POSTIGLIONE è stato conferito l’incarico di Vice Capo  Dipartimento della protezione civile con riferimento all’assetto organizzativo di cui al decreto del Segretario Generale del 28 aprile 2021;

\n

VISTO l’art.3 decreto del Capo del Dipartimento n. 4255 di rep. del 7 dicembre 2023, visto e annotato il 13 dicembre 2023, al n. 4418/2023, dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante “altre funzioni specifiche delegate al Vice Capo Dipartimento”;

\n

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

\n

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

\n

VISTO il decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

\n

VISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

\n

VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

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VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

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VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;

\n

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica;

\n

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2012, convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012;

\n

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”;

\n

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 4356 del 15 dicembre 2020 recante “Modifica ed integrazione al Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”;

\n

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1688 del 31/05/2021 recante “le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri”;

\n

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento n. 3379 del 19 dicembre 2022 recante “proroga per l'annualità 2022 dei criteri per la concessione dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021 per l’annualità 2022 e dilazione del termine per la presentazione dei relativi progetti al 31 gennaio 2023”;

\n

VISTO  l’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti attuativi, adottati, rispettivamente, con il decreto interministeriale del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell’11 luglio 2011, ed il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile  2012, che individuano le misure a tutela della salute e della sicurezza relativa alle attività del Volontariato di Protezione Civile, definendo, in particolare, la centralità dei percorsi di carattere formativo e la dotazione di dispositivi di protezione individuale quali presidi fondamentali della sicurezza degli operatori volontari;

\n

VISTO l’art. 34, comma 3, del citato D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, che dispone che l’elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato è costituito dall’insieme degli elenchi territoriali istituiti presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e dell’elenco Centrale istituito presso il Dipartimento della protezione civile;

\n

CONSIDERATO che l’art. 4 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Riparto delle risorse” prevede che le risorse finanziarie disponibili per finanziare i progetti relativi al triennio 2019-2021 siano ripartite nella misura del 50%  a favore di proposte presentate dalle Organizzazioni nazionali iscritte nell’elenco centrale; nella misura del 35% a favore delle proposte presentate dalle Organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che fanno parte delle Colonne Mobili del volontariato della regione o provincia autonoma di appartenenza; nella misura del 15% a favore delle proposte presentate dalle  Organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che, ancorché inserite nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile, si propongano il perseguimento del rafforzamento della capacità di prima risposta operativa sul territorio;

\n

CONSIDERATO che per l’anno 2022 risulta una disponibilità complessiva per l’attività di cui trattasi pari ad euro 3.500.000,00 e che, pertanto, alle tre quote sono state destinate, rispettivamente fino ad un massimo di euro 1.750.000,00 per la “quota nazionale”, fino ad un massimo di euro 1.225.000,00 per la “quota regionale”, e fino ad un massimo di euro 525.000,00 per la “quota locale”;

\n

VISTA la nota prot. DPC n. 28364 del 05.06.2023, con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile, l’esito dell’istruttoria relativa ai progetti delle Colonne Mobili Regionali, stabilendo di attribuire un finanziamento fino ad un massimo del 75% per progetti di potenziamento delle attrezzature e dei mezzi ed un finanziamento fino ad un massimo del 95% per progetti di miglioramento della preparazione tecnica o informazione ai cittadini;

\n

TENUTO CONTO dell’esame di merito delle proposte progettuali, conclusosi con la proposta unitaria da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano di cui alla sopracitata nota;

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CONSIDERATO che con nota DPC/SV50093 del 05.10.2023 il Dipartimento della protezione civile ha provveduto all’approvazione della sopracitata proposta unitaria secondo le risultanze istruttorie determinate dalla verifica attuata ai sensi del citato Decreto rep. 1886 del 16.05.2020 ed ha richiesto alla Commissione di ridurre l’importo in quanto eccedente le risorse finanziarie disponibili;

\n

VISTA la nota prot. 0025044 del 27.10.2023 acquisita al prot. DPC n. 54630 del 27.10.2023 con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile la proposta unitaria rimodulata per un importo totale di euro 1.224.801,60 chiedendo l’esclusione dalla ripartizione dei progetti afferenti la Regione Siciliana da assegnare con provvedimento successivo;

\n

VISTA la nota DPC/SV/59868 del 22/11/2023 con la quale l’Ufficio I Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale – Servizio Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso n. 2 elenchi delle ODV beneficiarie del contributo, esprimendo il proprio nulla osta per un totale di € 1.118.924,43;

\n

RAVVISATA l’opportunità di impegnare la somma di euro 791.688,38 per la concessione dei contributi in favore delle organizzazioni di volontariato che hanno presentato richieste nell’anno 2022, come sopra individuate;

\n

RITENUTO che detto importo debba gravare sul cap. 761 del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio 2023 che presenta la necessaria disponibilità;

\n

DECRETA

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ART. 1

\n
  1. E’ approvato il riparto per la concessione di contributi al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi – Quarto provvedimento relativo ai progetti presentati nell’anno 2022 a favore dell’Organizzazione Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo volontariato e protezione civile – Delegazione di Lenola – Lenola (LT) ed altri.
  2. \n
  3. È impegnata, di cui alle premesse, la somma di euro 791.688,38   (settecentonovantunomilaseicentottantotto/38) c he graverà sul cap. 761 piano gestionale 1, del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2023 in favore dell’Organizzazione Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo volontariato e protezione civile – Delegazione di Lenola – Lenola (LT)  ed altri, come indicato nella tabella (All. 1) che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  4. \n
  5. In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Istruttoria e modalità di erogazione dei contributi” il Dipartimento della Protezione Civile provvederà alla liquidazione ai soggetti beneficiari, di un acconto pari al 50% del finanziamento spettante, nella misura risultante come indicato nell’allegato elenco.
  6. \n
  7. L’erogazione di un eventuale secondo acconto, nella misura del 30% del contributo, avverrà a cura del Dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del soggetto proponente e previa acquisizione di documentazione attestante l’avvenuta realizzazione del 50% del progetto.
  8. \n
  9. L’erogazione del saldo del contributo avverrà a cura del Dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del soggetto beneficiario e dietro presentazione della rendicontazione finale delle attività comprensiva della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute, da presentarsi in copia conforme.
  10. \n

ART. 2

\n

Il Servizio Volontariato nell’ambito dell’Ufficio I – Volontariato e risorse del Servizio Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvederà, secondo quanto previsto dall’art. 10 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 ad effettuare gli accertamenti previsti dall’art. 37, comma 3, lettera c, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, coinvolgendo nelle attività di accertamento anche funzionari tecnici ed amministrativi all’uopo segnalati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

\n

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

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LA VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
\nImmacolata Postiglione

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LA VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

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VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

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VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

\r\n\r\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile” e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, l’art. 37 che prevede “contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018 e del 17 luglio 2019;

\r\n\r\n

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

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VISTO il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2021 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\r\n\r\n

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M.  del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2021, visto e annotato al n. 2632 in data 25 giugno 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 1720 in data 1 luglio 2021, con il quale alla Dott.ssa Immacolata POSTIGLIONE è stato conferito l’incarico di Vice Capo  Dipartimento della protezione civile con riferimento all’assetto organizzativo di cui al decreto del Segretario Generale del 28 aprile 2021;

\r\n\r\n

VISTO l’art.3 decreto del Capo del Dipartimento n. 4255 di rep. del 7 dicembre 2023, visto e annotato il 13 dicembre 2023, al n. 4418/2023, dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante “altre funzioni specifiche delegate al Vice Capo Dipartimento”;

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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

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VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

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VISTO il decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

\r\n\r\n

VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

\r\n\r\n

VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

\r\n\r\n

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;

\r\n\r\n

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2012, convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012;

\r\n\r\n

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”;

\r\n\r\n

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 4356 del 15 dicembre 2020 recante “Modifica ed integrazione al Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”;

\r\n\r\n

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1688 del 31/05/2021 recante “le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri”;

\r\n\r\n

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento n. 3379 del 19 dicembre 2022 recante “proroga per l'annualità 2022 dei criteri per la concessione dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021 per l’annualità 2022 e dilazione del termine per la presentazione dei relativi progetti al 31 gennaio 2023”;

\r\n\r\n

VISTO  l’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti attuativi, adottati, rispettivamente, con il decreto interministeriale del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell’11 luglio 2011, ed il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile  2012, che individuano le misure a tutela della salute e della sicurezza relativa alle attività del Volontariato di Protezione Civile, definendo, in particolare, la centralità dei percorsi di carattere formativo e la dotazione di dispositivi di protezione individuale quali presidi fondamentali della sicurezza degli operatori volontari;

\r\n\r\n

VISTO l’art. 34, comma 3, del citato D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, che dispone che l’elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato è costituito dall’insieme degli elenchi territoriali istituiti presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e dell’elenco Centrale istituito presso il Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che l’art. 4 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Riparto delle risorse” prevede che le risorse finanziarie disponibili per finanziare i progetti relativi al triennio 2019-2021 siano ripartite nella misura del 50%  a favore di proposte presentate dalle Organizzazioni nazionali iscritte nell’elenco centrale; nella misura del 35% a favore delle proposte presentate dalle Organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che fanno parte delle Colonne Mobili del volontariato della regione o provincia autonoma di appartenenza; nella misura del 15% a favore delle proposte presentate dalle  Organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che, ancorché inserite nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile, si propongano il perseguimento del rafforzamento della capacità di prima risposta operativa sul territorio;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che per l’anno 2022 risulta una disponibilità complessiva per l’attività di cui trattasi pari ad euro 3.500.000,00 e che, pertanto, alle tre quote sono state destinate, rispettivamente fino ad un massimo di euro 1.750.000,00 per la “quota nazionale”, fino ad un massimo di euro 1.225.000,00 per la “quota regionale”, e fino ad un massimo di euro 525.000,00 per la “quota locale”;

\r\n\r\n

VISTA la nota prot. DPC n. 28364 del 05.06.2023, con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile, l’esito dell’istruttoria relativa ai progetti delle Colonne Mobili Regionali, stabilendo di attribuire un finanziamento fino ad un massimo del 75% per progetti di potenziamento delle attrezzature e dei mezzi ed un finanziamento fino ad un massimo del 95% per progetti di miglioramento della preparazione tecnica o informazione ai cittadini;

\r\n\r\n

TENUTO CONTO dell’esame di merito delle proposte progettuali, conclusosi con la proposta unitaria da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano di cui alla sopracitata nota;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che con nota DPC/SV50093 del 05.10.2023 il Dipartimento della protezione civile ha provveduto all’approvazione della sopracitata proposta unitaria secondo le risultanze istruttorie determinate dalla verifica attuata ai sensi del citato Decreto rep. 1886 del 16.05.2020 ed ha richiesto alla Commissione di ridurre l’importo in quanto eccedente le risorse finanziarie disponibili;

\r\n\r\n

VISTA la nota prot. 0025044 del 27.10.2023 acquisita al prot. DPC n. 54630 del 27.10.2023 con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile la proposta unitaria rimodulata per un importo totale di euro 1.224.801,60 chiedendo l’esclusione dalla ripartizione dei progetti afferenti la Regione Siciliana da assegnare con provvedimento successivo;

\r\n\r\n

VISTA la nota DPC/SV/59868 del 22/11/2023 con la quale l’Ufficio I Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale – Servizio Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso n. 2 elenchi delle ODV beneficiarie del contributo, esprimendo il proprio nulla osta per un totale di € 1.118.924,43;

\r\n\r\n

RAVVISATA l’opportunità di impegnare la somma di euro 791.688,38 per la concessione dei contributi in favore delle organizzazioni di volontariato che hanno presentato richieste nell’anno 2022, come sopra individuate;

\r\n\r\n

RITENUTO che detto importo debba gravare sul cap. 761 del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio 2023 che presenta la necessaria disponibilità;

\r\n\r\n

DECRETA

\r\n\r\n

ART. 1

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. E’ approvato il riparto per la concessione di contributi al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi – Quarto provvedimento relativo ai progetti presentati nell’anno 2022 a favore dell’Organizzazione Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo volontariato e protezione civile – Delegazione di Lenola – Lenola (LT) ed altri.
  2. \r\n\t
  3. È impegnata, di cui alle premesse, la somma di euro 791.688,38   (settecentonovantunomilaseicentottantotto/38) c he graverà sul cap. 761 piano gestionale 1, del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2023 in favore dell’Organizzazione Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo volontariato e protezione civile – Delegazione di Lenola – Lenola (LT)  ed altri, come indicato nella tabella (All. 1) che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  4. \r\n\t
  5. In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Istruttoria e modalità di erogazione dei contributi” il Dipartimento della Protezione Civile provvederà alla liquidazione ai soggetti beneficiari, di un acconto pari al 50% del finanziamento spettante, nella misura risultante come indicato nell’allegato elenco.
  6. \r\n\t
  7. L’erogazione di un eventuale secondo acconto, nella misura del 30% del contributo, avverrà a cura del Dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del soggetto proponente e previa acquisizione di documentazione attestante l’avvenuta realizzazione del 50% del progetto.
  8. \r\n\t
  9. L’erogazione del saldo del contributo avverrà a cura del Dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del soggetto beneficiario e dietro presentazione della rendicontazione finale delle attività comprensiva della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute, da presentarsi in copia conforme.
  10. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2

\r\n\r\n

Il Servizio Volontariato nell’ambito dell’Ufficio I – Volontariato e risorse del Servizio Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvederà, secondo quanto previsto dall’art. 10 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 ad effettuare gli accertamenti previsti dall’art. 37, comma 3, lettera c, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, coinvolgendo nelle attività di accertamento anche funzionari tecnici ed amministrativi all’uopo segnalati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

\r\n\r\n

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

\r\n\r\n

LA VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
\r\nImmacolata Postiglione

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Impegno di spesa a favore dell’Organizzazione Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo volontariato e protezione civile – Delegazione di Lenola – Lenola (LT) ed altri, per un importo complessivo di € 791.688,38

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Impegno di spesa a favore dell’Organizzazione Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo volontariato e protezione civile – Delegazione di Lenola – Lenola (LT) ed altri, per un importo complessivo di € 791.688,38

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LA VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

\n

VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

\n

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

\n

VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile” e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, l’art. 37 che prevede “contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità”;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018 e del 17 luglio 2019;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

\n

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2021 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\n

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M.  del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2021, visto e annotato al n. 2632 in data 25 giugno 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 1720 in data 1 luglio 2021, con il quale alla Dott.ssa Immacolata POSTIGLIONE è stato conferito l’incarico di Vice Capo  Dipartimento della protezione civile con riferimento all’assetto organizzativo di cui al decreto del Segretario Generale del 28 aprile 2021;

\n

VISTO l’art.3 decreto del Capo del Dipartimento n. 4255 di rep. del 7 dicembre 2023, visto e annotato il 13 dicembre 2023, al n. 4418/2023, dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante “altre funzioni specifiche delegate al Vice Capo Dipartimento”;

\n

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

\n

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

\n

VISTO il decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

\n

VISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

\n

VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

\n

VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

\n

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;

\n

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica;

\n

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2012, convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012;

\n

VISTO  il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”;

\n

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 4356 del 15 dicembre 2020 recante “Modifica ed integrazione al Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”;

\n

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1688 del 31/05/2021 recante “le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri”;

\n

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento n. 3379 del 19 dicembre 2022 recante “proroga per l'annualità 2022 dei criteri per la concessione dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021 per l’annualità 2022 e dilazione del termine per la presentazione dei relativi progetti al 31 gennaio 2023”;

\n

VISTO l’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti attuativi, adottati, rispettivamente, con il decreto interministeriale del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell’11 luglio 2011, ed il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile  2012, che individuano le misure a tutela della salute e della sicurezza relativa alle attività del Volontariato di Protezione Civile, definendo, in particolare, la centralità dei percorsi di carattere formativo e la dotazione di dispositivi di protezione individuale quali presidi fondamentali della sicurezza degli operatori volontari;

\n

VISTO l’art. 34, comma 3, del citato D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, che dispone che l’elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato è costituito dall’insieme degli elenchi territoriali istituiti presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e dell’elenco Centrale istituito presso il Dipartimento della protezione civile;

\n

CONSIDERATO che l’art. 4 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Riparto delle risorse” prevede che le risorse finanziarie disponibili per finanziare i progetti relativi al triennio 2019-2021 siano ripartite nella misura del 50%  a favore di proposte presentate dalle Organizzazioni nazionali iscritte nell’elenco centrale; nella misura del 35% a favore delle proposte presentate dalle Organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che fanno parte delle Colonne Mobili del volontariato della regione o provincia autonoma di appartenenza; nella misura del 15% a favore delle proposte presentate dalle  Organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che, ancorché inserite nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile, si propongano il perseguimento del rafforzamento della capacità di prima risposta operativa sul territorio;

\n

CONSIDERATO che per l’anno 2022 risulta una disponibilità complessiva per l’attività di cui trattasi pari ad euro 3.500.000,00 e che, pertanto, alle tre quote sono state destinate, rispettivamente fino ad un massimo di euro 1.750.000,00 per la “quota nazionale”, fino ad un massimo di euro 1.225.000,00 per la “quota regionale”, e fino ad un massimo di euro 525.000,00 per la “quota locale”;

\n

VISTA la nota, prot. DPC n. 28364 del 05.06.2023, con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile, l’esito dell’istruttoria relativa ai progetti delle Colonne Mobili Regionali, stabilendo di attribuire un finanziamento fino ad un massimo del 75% per progetti di potenziamento delle attrezzature e dei mezzi ed un finanziamento fino ad un massimo del 95% per progetti di miglioramento della preparazione tecnica o informazione ai cittadini;

\n

TENUTO CONTO dell’esame di merito delle proposte progettuali, conclusosi con la proposta unitaria da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano di cui alla sopracitata nota;

\n

CONSIDERATO che con nota DPC/SV50093 del 05.10.2023 il Dipartimento della protezione civile ha provveduto all’approvazione della sopracitata proposta unitaria secondo le risultanze istruttorie determinate dalla verifica attuata ai sensi del citato Decreto rep. 1886 del 16.05.2020 ed ha richiesto alla Commissione di ridurre l’importo in quanto eccedente le risorse finanziarie disponibili;

\n

VISTA la nota prot. 0025044 del 27.10.2023 acquisita al prot. DPC n. 54630 del 27.10.2023 con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile la proposta unitaria rimodulata per un importo totale di euro 1.224.801,60 e chiedendo l’esclusione dalla ripartizione dei progetti afferenti la Regione Siciliana da assegnare con provvedimento successivo;

\n

VISTA la nota DPC/SV/59868 del 22/11/2023 con la quale l’Ufficio I Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale – Servizio Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso n. 2 elenchi delle ODV beneficiarie del contributo, esprimendo il proprio nulla osta per un totale di euro 1.118.924,43;

\n

RAVVISATA l’opportunità di impegnare la somma di euro 327.236,05 per la concessione dei contributi in favore delle organizzazioni di volontariato che hanno presentato richieste nell’anno 2022, come sopra individuate;

\n

RITENUTO che detto importo debba gravare sul cap. 761 del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio 2023 che presenta la necessaria disponibilità;

\n

DECRETA

\n

ART. 1

\n
  1. E’ approvato il riparto per la concessione di contributi al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi – Terzo provvedimento relativo ai progetti presentati nell’anno 2022 a favore dell’Organizzazione Protezione Civile Alto Sangro – Castel di Sangro (AQ) ed altri.        
  2. \n
  3. È impegnata, per la causale di cui alle premesse, la somma di euro 327.236,05   (trecentoventisettemiladuecentotrentasei/05) c he graverà sul cap. 761 piano gestionale 30, del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2023 in favore dell’Organizzazione Protezione Civile Alto Sangro – Castel di Sangro (AQ) ed altri, come indicato nella tabella (All. 1) che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  4. \n
  5. In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Istruttoria e modalità di erogazione dei contributi” il Dipartimento della Protezione Civile provvederà alla liquidazione ai soggetti beneficiari, di un acconto pari al 50% del finanziamento spettante, nella misura risultante come indicato nell’allegato elenco.
  6. \n
  7. L’erogazione di un eventuale secondo acconto, nella misura del 30% del contributo, avverrà a cura del Dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del soggetto proponente e previa acquisizione di documentazione attestante l’avvenuta realizzazione del 50% del progetto.
  8. \n
  9. L’erogazione del saldo del contributo avverrà a cura del Dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del soggetto beneficiario e dietro presentazione della rendicontazione finale delle attività comprensiva della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute, da presentarsi in copia conforme.
  10. \n

ART. 2

\n

Il Servizio Volontariato nell’ambito dell’Ufficio I – Volontariato e risorse del Servizio Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvederà, secondo quanto previsto dall’art. 10 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 ad effettuare gli accertamenti previsti dall’art. 37, comma 3, lettera c, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, coinvolgendo nelle attività di accertamento anche funzionari tecnici ed amministrativi all’uopo segnalati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

\n

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

\n

LA VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
\nImmacolata Postiglione

\n","value":"

LA VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

\r\n\r\n

VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

\r\n\r\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile” e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, l’art. 37 che prevede “contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018 e del 17 luglio 2019;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

\r\n\r\n

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2021 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\r\n\r\n

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M.  del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2021, visto e annotato al n. 2632 in data 25 giugno 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 1720 in data 1 luglio 2021, con il quale alla Dott.ssa Immacolata POSTIGLIONE è stato conferito l’incarico di Vice Capo  Dipartimento della protezione civile con riferimento all’assetto organizzativo di cui al decreto del Segretario Generale del 28 aprile 2021;

\r\n\r\n

VISTO l’art.3 decreto del Capo del Dipartimento n. 4255 di rep. del 7 dicembre 2023, visto e annotato il 13 dicembre 2023, al n. 4418/2023, dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante “altre funzioni specifiche delegate al Vice Capo Dipartimento”;

\r\n\r\n

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

\r\n\r\n

VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

\r\n\r\n

VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

\r\n\r\n

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;

\r\n\r\n

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2012, convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012;

\r\n\r\n

VISTO  il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”;

\r\n\r\n

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 4356 del 15 dicembre 2020 recante “Modifica ed integrazione al Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”;

\r\n\r\n

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1688 del 31/05/2021 recante “le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri”;

\r\n\r\n

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento n. 3379 del 19 dicembre 2022 recante “proroga per l'annualità 2022 dei criteri per la concessione dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021 per l’annualità 2022 e dilazione del termine per la presentazione dei relativi progetti al 31 gennaio 2023”;

\r\n\r\n

VISTO l’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti attuativi, adottati, rispettivamente, con il decreto interministeriale del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell’11 luglio 2011, ed il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile  2012, che individuano le misure a tutela della salute e della sicurezza relativa alle attività del Volontariato di Protezione Civile, definendo, in particolare, la centralità dei percorsi di carattere formativo e la dotazione di dispositivi di protezione individuale quali presidi fondamentali della sicurezza degli operatori volontari;

\r\n\r\n

VISTO l’art. 34, comma 3, del citato D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, che dispone che l’elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato è costituito dall’insieme degli elenchi territoriali istituiti presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e dell’elenco Centrale istituito presso il Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che l’art. 4 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Riparto delle risorse” prevede che le risorse finanziarie disponibili per finanziare i progetti relativi al triennio 2019-2021 siano ripartite nella misura del 50%  a favore di proposte presentate dalle Organizzazioni nazionali iscritte nell’elenco centrale; nella misura del 35% a favore delle proposte presentate dalle Organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che fanno parte delle Colonne Mobili del volontariato della regione o provincia autonoma di appartenenza; nella misura del 15% a favore delle proposte presentate dalle  Organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che, ancorché inserite nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile, si propongano il perseguimento del rafforzamento della capacità di prima risposta operativa sul territorio;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che per l’anno 2022 risulta una disponibilità complessiva per l’attività di cui trattasi pari ad euro 3.500.000,00 e che, pertanto, alle tre quote sono state destinate, rispettivamente fino ad un massimo di euro 1.750.000,00 per la “quota nazionale”, fino ad un massimo di euro 1.225.000,00 per la “quota regionale”, e fino ad un massimo di euro 525.000,00 per la “quota locale”;

\r\n\r\n

VISTA la nota, prot. DPC n. 28364 del 05.06.2023, con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile, l’esito dell’istruttoria relativa ai progetti delle Colonne Mobili Regionali, stabilendo di attribuire un finanziamento fino ad un massimo del 75% per progetti di potenziamento delle attrezzature e dei mezzi ed un finanziamento fino ad un massimo del 95% per progetti di miglioramento della preparazione tecnica o informazione ai cittadini;

\r\n\r\n

TENUTO CONTO dell’esame di merito delle proposte progettuali, conclusosi con la proposta unitaria da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano di cui alla sopracitata nota;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che con nota DPC/SV50093 del 05.10.2023 il Dipartimento della protezione civile ha provveduto all’approvazione della sopracitata proposta unitaria secondo le risultanze istruttorie determinate dalla verifica attuata ai sensi del citato Decreto rep. 1886 del 16.05.2020 ed ha richiesto alla Commissione di ridurre l’importo in quanto eccedente le risorse finanziarie disponibili;

\r\n\r\n

VISTA la nota prot. 0025044 del 27.10.2023 acquisita al prot. DPC n. 54630 del 27.10.2023 con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile la proposta unitaria rimodulata per un importo totale di euro 1.224.801,60 e chiedendo l’esclusione dalla ripartizione dei progetti afferenti la Regione Siciliana da assegnare con provvedimento successivo;

\r\n\r\n

VISTA la nota DPC/SV/59868 del 22/11/2023 con la quale l’Ufficio I Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale – Servizio Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso n. 2 elenchi delle ODV beneficiarie del contributo, esprimendo il proprio nulla osta per un totale di euro 1.118.924,43;

\r\n\r\n

RAVVISATA l’opportunità di impegnare la somma di euro 327.236,05 per la concessione dei contributi in favore delle organizzazioni di volontariato che hanno presentato richieste nell’anno 2022, come sopra individuate;

\r\n\r\n

RITENUTO che detto importo debba gravare sul cap. 761 del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio 2023 che presenta la necessaria disponibilità;

\r\n\r\n

DECRETA

\r\n\r\n

ART. 1

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. E’ approvato il riparto per la concessione di contributi al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi – Terzo provvedimento relativo ai progetti presentati nell’anno 2022 a favore dell’Organizzazione Protezione Civile Alto Sangro – Castel di Sangro (AQ) ed altri.        
  2. \r\n\t
  3. È impegnata, per la causale di cui alle premesse, la somma di euro 327.236,05   (trecentoventisettemiladuecentotrentasei/05) c he graverà sul cap. 761 piano gestionale 30, del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2023 in favore dell’Organizzazione Protezione Civile Alto Sangro – Castel di Sangro (AQ) ed altri, come indicato nella tabella (All. 1) che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  4. \r\n\t
  5. In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Istruttoria e modalità di erogazione dei contributi” il Dipartimento della Protezione Civile provvederà alla liquidazione ai soggetti beneficiari, di un acconto pari al 50% del finanziamento spettante, nella misura risultante come indicato nell’allegato elenco.
  6. \r\n\t
  7. L’erogazione di un eventuale secondo acconto, nella misura del 30% del contributo, avverrà a cura del Dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del soggetto proponente e previa acquisizione di documentazione attestante l’avvenuta realizzazione del 50% del progetto.
  8. \r\n\t
  9. L’erogazione del saldo del contributo avverrà a cura del Dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del soggetto beneficiario e dietro presentazione della rendicontazione finale delle attività comprensiva della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute, da presentarsi in copia conforme.
  10. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2

\r\n\r\n

Il Servizio Volontariato nell’ambito dell’Ufficio I – Volontariato e risorse del Servizio Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvederà, secondo quanto previsto dall’art. 10 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 ad effettuare gli accertamenti previsti dall’art. 37, comma 3, lettera c, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, coinvolgendo nelle attività di accertamento anche funzionari tecnici ed amministrativi all’uopo segnalati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

\r\n\r\n

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

\r\n\r\n

LA VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
\r\nImmacolata Postiglione

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Impegno di spesa a favore dell’Organizzazione Protezione Civile Alto Sangro – Castel di Sangro (AQ) ed altri, per un importo complessivo di € 327.236,05

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Impegno di spesa a favore dell’Organizzazione Protezione Civile Alto Sangro – Castel di Sangro (AQ) ed altri, per un importo complessivo di € 327.236,05

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LA VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

\n

VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

\n

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

\n

VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile” e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, l’art. 37 che prevede “contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità”; 

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018 e del 17 luglio 2019;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

\n

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2021 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”; 

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\n

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M.  del 25 dicembre 2022 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2021, visto e annotato al n. 2632 in data 25 giugno 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 1720 in data 1 luglio 2021, con il quale alla Dott.ssa Immacolata POSTIGLIONE è stato conferito l’incarico di Vice Capo  Dipartimento della protezione civile con riferimento all’assetto organizzativo di cui al decreto del Segretario Generale del 28 aprile 2021;

\n

VISTO l’art.3 decreto del Capo del Dipartimento n. 3165 di rep. del 5 dicembre 2022, visto e annotato il 9 dicembre 2022, al n. 4599/2022, dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante “altre funzioni specifiche delegate al Vice Capo Dipartimento”;

\n

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

\n

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

\n

VISTO il decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

\n

VISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

\n

VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

\n

VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

\n

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;

\n

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica;

\n

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2012, convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012;

\n

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”; 

\n

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 4356 del 15 dicembre 2020 recante “Modifica ed integrazione al Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”; 

\n

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1688 del 31/05/2021 recante “le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri”;

\n

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento n. 3379 del 19 dicembre 2022 recante “proroga per l'annualità 2022 dei criteri per la concessione dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021 per l’annualità 2022 e dilazione del termine per la presentazione dei relativi progetti al 31 gennaio 2023”;

\n

VISTO l’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti attuativi, adottati, rispettivamente, con il decreto interministeriale del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell’11 luglio 2011, ed il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile  2012, che individuano le misure a tutela della salute e della sicurezza relativa alle attività del Volontariato di Protezione Civile, definendo, in particolare, la centralità dei percorsi di carattere formativo e la dotazione di dispositivi di protezione individuale quali presidi fondamentali della sicurezza degli operatori volontari;

\n

VISTO l’art. 34, comma 3, del citato D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, che dispone che l’elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato è costituito dall’insieme degli elenchi territoriali istituiti presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e dell’elenco Centrale istituito presso il Dipartimento della protezione civile;

\n

CONSIDERATO che l’art. 4 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Riparto delle risorse” prevede che le risorse finanziarie disponibili per finanziare i progetti relativi al triennio 2019-2021 siano ripartite nella misura del 50%  a favore di proposte presentate dalle Organizzazioni nazionali iscritte nell’elenco centrale; nella misura del 35% a favore delle proposte presentate dalle Organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che fanno parte delle Colonne Mobili del volontariato della regione o provincia autonoma di appartenenza; nella misura del 15% a favore delle proposte presentate dalle  Organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che, ancorché inserite nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile, si propongano il perseguimento del rafforzamento della capacità di prima risposta operativa sul territorio; 

\n

CONSIDERATO che per l’anno 2022 risulta una disponibilità complessiva per l’attività di cui trattasi pari ad euro 3.500.000,00 e che, pertanto, alle tre quote sono state destinate, rispettivamente fino ad un massimo di euro 1.750.000,00 per la “quota nazionale”, fino ad un massimo di euro 1.225.000,00 per la “quota regionale”, e fino ad un massimo di euro 525.000,00 per la “quota locale”; 

\n

CONSIDERATO che per i progetti proposti per la “Quota Locale” per la sola categoria di potenziamento delle attrezzature e dei mezzi è previsto un finanziamento massimo del 75%;

\n

VISTA la nota DPC/SV/53972 del 25/10/2023 con la quale l’Ufficio I Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale – Servizio Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso l’elenco delle ODV beneficiarie del contributo, esprimendo il proprio null’aosta per un totale di euro 525.000,00;

\n

TENUTO CONTO dell’esame di merito delle proposte progettuali, conclusosi con la proposta unitaria da parte dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con finanziamenti variabili dal 30% al 75%, pervenuta con nota prot. 78/SIPRICS/AR/la-23 del 26.05.2023 e con integrazione prot. n. DPC-ASSCD 40738 in data 09.08.2023; 

\n

CONSIDERATO che le Organizzazioni ammesse hanno formalmente accettato i termini del finanziamento proposto sia dal punto di vista del merito che da quello economico;

\n

RAVVISATA l’opportunità di impegnare la somma di euro 525.000,00 per la concessione dei contributi in favore delle organizzazioni di volontariato che hanno presentato richieste nell’anno 2022, come sopra individuate;

\n

RITENUTO che detto importo debba gravare sul cap. 761 del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio 2023 che presenta la necessaria disponibilità;

\n

DECRETA

\n

ART. 1

\n
  1. E’ approvato il riparto per la concessione di contributi al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi – Secondo provvedimento relativo ai progetti presentati nell’anno 2022 a favore dell’Organizzazione Pubblica Assistenza Croce Verde Valle Roveto di Civitella Roveto (AQ) ed altri.
  2. \n
  3.  È impegnata, per la causale nelle premesse, la somma di euro 525.000,00 (cinquecentoventicinquemila/00) che graverà sul cap. 761 piano gestionale 30, del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2023 in favore dell’Organizzazione Pubblica Assistenza Croce Verde Valle Roveto di Civitella Roveto (AQ) ed altri, come indicato nella tabella (All. 1) che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  4. \n
  5. In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Istruttoria e modalità di erogazione dei contributi” il Dipartimento della Protezione Civile provvederà alla liquidazione ai soggetti beneficiari, di un acconto pari al 50% del finanziamento spettante, nella misura risultante come indicato nell’allegato elenco.
  6. \n
  7.  L’erogazione di un eventuale secondo acconto, nella misura del 30% del contributo, avverrà a cura del Dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del soggetto proponente e previa acquisizione di documentazione attestante l’avvenuta realizzazione del 50% del progetto.
  8. \n
  9. L’erogazione del saldo del contributo avverrà a cura del Dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del soggetto beneficiario e dietro presentazione della rendicontazione finale delle attività comprensiva della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute, da presentarsi in copia conforme.
  10. \n

ART. 2

\n
  1. Il Servizio Volontariato nell’ambito dell’Ufficio I – Volontariato e risorse del Servizio Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvederà, secondo quanto previsto dall’art. 10 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 ad effettuare gli accertamenti previsti dall’art. 37, comma 3, lettera c, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, coinvolgendo nelle attività di accertamento anche funzionari tecnici ed amministrativi all’uopo segnalati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
  2. \n

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

\n

LA VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
\nImmacolata Postiglione 

\n","value":"

LA VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

\r\n\r\n

VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

\r\n\r\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile” e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, l’art. 37 che prevede “contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità”; 

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018 e del 17 luglio 2019;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

\r\n\r\n

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2021 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”; 

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\r\n\r\n

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M.  del 25 dicembre 2022 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2021, visto e annotato al n. 2632 in data 25 giugno 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 1720 in data 1 luglio 2021, con il quale alla Dott.ssa Immacolata POSTIGLIONE è stato conferito l’incarico di Vice Capo  Dipartimento della protezione civile con riferimento all’assetto organizzativo di cui al decreto del Segretario Generale del 28 aprile 2021;

\r\n\r\n

VISTO l’art.3 decreto del Capo del Dipartimento n. 3165 di rep. del 5 dicembre 2022, visto e annotato il 9 dicembre 2022, al n. 4599/2022, dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante “altre funzioni specifiche delegate al Vice Capo Dipartimento”;

\r\n\r\n

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

\r\n\r\n

VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

\r\n\r\n

VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

\r\n\r\n

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;

\r\n\r\n

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica;

\r\n\r\n

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2012, convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012;

\r\n\r\n

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”; 

\r\n\r\n

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 4356 del 15 dicembre 2020 recante “Modifica ed integrazione al Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”; 

\r\n\r\n

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1688 del 31/05/2021 recante “le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri”;

\r\n\r\n

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento n. 3379 del 19 dicembre 2022 recante “proroga per l'annualità 2022 dei criteri per la concessione dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021 per l’annualità 2022 e dilazione del termine per la presentazione dei relativi progetti al 31 gennaio 2023”;

\r\n\r\n

VISTO l’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti attuativi, adottati, rispettivamente, con il decreto interministeriale del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell’11 luglio 2011, ed il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile  2012, che individuano le misure a tutela della salute e della sicurezza relativa alle attività del Volontariato di Protezione Civile, definendo, in particolare, la centralità dei percorsi di carattere formativo e la dotazione di dispositivi di protezione individuale quali presidi fondamentali della sicurezza degli operatori volontari;

\r\n\r\n

VISTO l’art. 34, comma 3, del citato D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, che dispone che l’elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato è costituito dall’insieme degli elenchi territoriali istituiti presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e dell’elenco Centrale istituito presso il Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

CONSIDERATO che l’art. 4 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Riparto delle risorse” prevede che le risorse finanziarie disponibili per finanziare i progetti relativi al triennio 2019-2021 siano ripartite nella misura del 50%  a favore di proposte presentate dalle Organizzazioni nazionali iscritte nell’elenco centrale; nella misura del 35% a favore delle proposte presentate dalle Organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che fanno parte delle Colonne Mobili del volontariato della regione o provincia autonoma di appartenenza; nella misura del 15% a favore delle proposte presentate dalle  Organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che, ancorché inserite nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile, si propongano il perseguimento del rafforzamento della capacità di prima risposta operativa sul territorio; 

\r\n\r\n

CONSIDERATO che per l’anno 2022 risulta una disponibilità complessiva per l’attività di cui trattasi pari ad euro 3.500.000,00 e che, pertanto, alle tre quote sono state destinate, rispettivamente fino ad un massimo di euro 1.750.000,00 per la “quota nazionale”, fino ad un massimo di euro 1.225.000,00 per la “quota regionale”, e fino ad un massimo di euro 525.000,00 per la “quota locale”; 

\r\n\r\n

CONSIDERATO che per i progetti proposti per la “Quota Locale” per la sola categoria di potenziamento delle attrezzature e dei mezzi è previsto un finanziamento massimo del 75%;

\r\n\r\n

VISTA la nota DPC/SV/53972 del 25/10/2023 con la quale l’Ufficio I Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale – Servizio Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso l’elenco delle ODV beneficiarie del contributo, esprimendo il proprio null’aosta per un totale di euro 525.000,00;

\r\n\r\n

TENUTO CONTO dell’esame di merito delle proposte progettuali, conclusosi con la proposta unitaria da parte dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con finanziamenti variabili dal 30% al 75%, pervenuta con nota prot. 78/SIPRICS/AR/la-23 del 26.05.2023 e con integrazione prot. n. DPC-ASSCD 40738 in data 09.08.2023; 

\r\n\r\n

CONSIDERATO che le Organizzazioni ammesse hanno formalmente accettato i termini del finanziamento proposto sia dal punto di vista del merito che da quello economico;

\r\n\r\n

RAVVISATA l’opportunità di impegnare la somma di euro 525.000,00 per la concessione dei contributi in favore delle organizzazioni di volontariato che hanno presentato richieste nell’anno 2022, come sopra individuate;

\r\n\r\n

RITENUTO che detto importo debba gravare sul cap. 761 del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio 2023 che presenta la necessaria disponibilità;

\r\n\r\n

DECRETA

\r\n\r\n

ART. 1

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. E’ approvato il riparto per la concessione di contributi al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi – Secondo provvedimento relativo ai progetti presentati nell’anno 2022 a favore dell’Organizzazione Pubblica Assistenza Croce Verde Valle Roveto di Civitella Roveto (AQ) ed altri.
  2. \r\n\t
  3.  È impegnata, per la causale nelle premesse, la somma di euro 525.000,00 (cinquecentoventicinquemila/00) che graverà sul cap. 761 piano gestionale 30, del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2023 in favore dell’Organizzazione Pubblica Assistenza Croce Verde Valle Roveto di Civitella Roveto (AQ) ed altri, come indicato nella tabella (All. 1) che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  4. \r\n\t
  5. In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Istruttoria e modalità di erogazione dei contributi” il Dipartimento della Protezione Civile provvederà alla liquidazione ai soggetti beneficiari, di un acconto pari al 50% del finanziamento spettante, nella misura risultante come indicato nell’allegato elenco.
  6. \r\n\t
  7.  L’erogazione di un eventuale secondo acconto, nella misura del 30% del contributo, avverrà a cura del Dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del soggetto proponente e previa acquisizione di documentazione attestante l’avvenuta realizzazione del 50% del progetto.
  8. \r\n\t
  9. L’erogazione del saldo del contributo avverrà a cura del Dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del soggetto beneficiario e dietro presentazione della rendicontazione finale delle attività comprensiva della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute, da presentarsi in copia conforme.
  10. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Il Servizio Volontariato nell’ambito dell’Ufficio I – Volontariato e risorse del Servizio Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvederà, secondo quanto previsto dall’art. 10 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 ad effettuare gli accertamenti previsti dall’art. 37, comma 3, lettera c, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, coinvolgendo nelle attività di accertamento anche funzionari tecnici ed amministrativi all’uopo segnalati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
  2. \r\n
\r\n\r\n

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

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LA VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
\r\nImmacolata Postiglione 

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

Impegno di spesa a favore dell’Organizzazione Pubblica Assistenza Croce Verde Valle Roveto di Civitella Roveto (AQ) ed altri, per un importo complessivo di € 525.000,00

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Impegno di spesa a favore dell’Organizzazione Pubblica Assistenza Croce Verde Valle Roveto di Civitella Roveto (AQ) ed altri, per un importo complessivo di € 525.000,00

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LA VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

\n

VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

\n

VISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;

\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

\n

VISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile” e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, l’art. 37 che prevede “contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità”;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018 e del 17 luglio 2019;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

\n

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2021 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\n

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 25 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2021, visto e annotato al n. 2632 in data 25 giugno 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 1720 in data 1 luglio 2021, con il quale alla Dott.ssa Immacolata POSTIGLIONE è stato conferito l’incarico di Vice Capo Dipartimento della protezione civile con riferimento all’assetto organizzativo di cui al decreto del Segretario Generale del 28 aprile 2021;

\n

VISTO l’art.3 decreto del Capo del Dipartimento n. 3165 di rep. del 5 dicembre 2022, visto e annotato il 9 dicembre 2022, al n. 4599/2022, dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante “altre funzioni specifiche delegate al Vice Capo Dipartimento”;

\n

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

\n

VISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

\n

VISTO il decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

\n

VISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

\n

VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

\n

VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

\n

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;

\n

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica;

\n

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2012, convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012;

\n

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”;

\n

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 4356 del 15 dicembre 2020 recante “Modifica ed integrazione al Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”;

\n

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1688 del 31/05/2021 recante “le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri”;

\n

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento n. 3379 del 19 dicembre 2022 recante “proroga per l'annualità 2022 dei criteri per la concessione dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021 per l’annualità 2022 e dilazione del termine per la presentazione dei relativi progetti al 31 gennaio 2023”;

\n

VISTO l’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti attuativi, adottati, rispettivamente, con il decreto interministeriale del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell’11 luglio 2011, ed il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, che individuano le misure a tutela della salute e della sicurezza relativa alle attività del Volontariato di Protezione Civile, definendo, in particolare, la centralità dei percorsi di carattere formativo e la dotazione di dispositivi di protezione individuale quali presidi fondamentali della sicurezza degli operatori volontari;

\n

VISTO l’art. 34, comma 3, del citato D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, che dispone che l’elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato è costituito dall’insieme degli elenchi territoriali istituiti presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e dell’elenco Centrale istituito presso il Dipartimento della protezione civile;

\n

CONSIDERATO che l’art. 4 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Riparto delle risorse” prevede che le risorse finanziarie disponibili per finanziare i progetti relativi al triennio 2019-2021 siano ripartite nella misura del 50% a favore di proposte presentate dalle Organizzazioni nazionali iscritte nell’elenco centrale; nella misura del 35% a favore delle proposte presentate dalle Organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che fanno parte delle Colonne Mobili del volontariato della regione o provincia autonoma di appartenenza; nella misura del 15% a favore delle proposte presentate dalle Organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che, ancorché inserite nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile, si propongano il perseguimento del rafforzamento della capacità di prima risposta operativa sul territorio;

\n

CONSIDERATO che per l’anno 2022 risulta una disponibilità complessiva per l’attività di cui trattasi pari ad euro 3.500.000,00 e che, pertanto, alle tre quote sono state destinate, rispettivamente fino ad un massimo di euro 1.750.000,00 per la “quota nazionale”, fino ad un massimo di euro 1.225.000,00 per la “quota regionale”, e fino ad un massimo di euro 525.000,00 per la “quota locale”;

\n

CONSIDERATO che dall’esito dell’istruttoria relativa ai progetti delle Colonne Mobili Nazionali, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito di attribuire:
\n    a – finanziamento fino ad un massimo del 75% per progetti di potenziamento delle attrezzature e dei mezzi;
\n    b – finanziamento fino ad un massimo del 95% per progetti di miglioramento della preparazione tecnica o formazione e informazione ai cittadini;

\n

VISTA la nota DPC/SV/39881 del 2/8/2023 con la quale l’Ufficio I Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale – Servizio Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso l’elenco delle ODV beneficiarie del contributo, per un totale di euro 1.749.694,59;

\n

TENUTO CONTO dell’esame di merito delle proposte progettuali, conclusosi con una interlocuzione con le Organizzazioni proponenti nel corso della quale sono stati concordati i termini e le modalità del finanziamento;

\n

RITENUTO che si possa procedere all’approvazione del primo provvedimento finalizzato alla concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato che hanno presentato progetti di potenziamento delle attrezzature e mezzi e di miglioramento della preparazione tecnica delle organizzazioni medesime;

\n

RAVVISATA l’opportunità di impegnare la somma di euro 1.749.694,59 per la concessione dei contributi in favore delle organizzazioni di volontariato che hanno presentato richieste nell’anno 2022, come sopra individuate;

\n

RITENUTO che detto importo debba gravare sul cap. 761 del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio 2023 che presenta la necessaria disponibilità;

\n

DECRETA

\n

ART. 1

\n
  1. È approvato il riparto per la concessione di contributi al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi – Primo provvedimento relativo ai progetti presentati nell’anno 2022 a favore dell’Organizzazione A.S.PRO.C – Assistenti Sociali per la Protezione Civile (RM) ed altri.
  2. \n
  3. È impegnata, per la causale nelle premesse, la somma di euro 1.749.694,59 (unmilionesettecentoquarantanovemilaseicentonovantaquattro/59) che graverà sul cap. 761 piano gestionale 1, del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2023 in favore dell’Organizzazione A.S.PROC. – Assistenti Sociali per la Protezione Civile (RM) ed altri, come indicato nella tabella (All. 1) che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  4. \n
  5. In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Istruttoria e modalità di erogazione dei contributi” il Dipartimento della Protezione Civile provvederà alla liquidazione ai soggetti beneficiari, di un acconto pari al 50% del finanziamento spettante, nella misura risultante come indicato nell’allegato elenco.
  6. \n
  7. L’erogazione di un eventuale secondo acconto, nella misura del 30% del contributo, avverrà a cura del Dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del soggetto proponente e previa acquisizione di documentazione attestante l’avvenuta realizzazione del 50% del progetto.
  8. \n
  9.  L’erogazione del saldo del contributo avverrà a cura del Dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del soggetto beneficiario e dietro presentazione della rendicontazione finale delle attività comprensiva della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute, da presentarsi in copia conforme.
  10. \n

ART. 2

\n

Il Servizio Volontariato nell’ambito dell’Ufficio I – Volontariato e risorse del Servizio Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvederà, secondo quanto previsto dall’art. 10 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 ad effettuare gli accertamenti previsti dall’art. 37, comma 3, lettera c, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, coinvolgendo nelle attività di accertamento anche funzionari tecnici ed amministrativi all’uopo segnalati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

\n

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

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LA VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\nImmacolata Postiglione
\n 

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LA VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO

\r\n\r\n

VISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
\r\n
\r\nVISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile” e successive modificazioni e integrazioni ed, in particolare, l’art. 37 che prevede “contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità”;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018 e del 17 luglio 2019;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\r\n
\r\nVISTO il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2021 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\r\n
\r\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 25 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\n
\r\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 2021, visto e annotato al n. 2632 in data 25 giugno 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 1720 in data 1 luglio 2021, con il quale alla Dott.ssa Immacolata POSTIGLIONE è stato conferito l’incarico di Vice Capo Dipartimento della protezione civile con riferimento all’assetto organizzativo di cui al decreto del Segretario Generale del 28 aprile 2021;
\r\n
\r\nVISTO l’art.3 decreto del Capo del Dipartimento n. 3165 di rep. del 5 dicembre 2022, visto e annotato il 9 dicembre 2022, al n. 4599/2022, dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante “altre funzioni specifiche delegate al Vice Capo Dipartimento”;
\r\n
\r\nVISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo del 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
\r\n
\r\nVISTO il decreto legislativo dell’8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
\r\n
\r\nVISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
\r\n
\r\nVISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
\r\n
\r\nVISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;
\r\n
\r\nVISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica;
\r\n
\r\nVISTO il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 recante “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2012, convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012;
\r\n
\r\nVISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”;
\r\n
\r\nVISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 4356 del 15 dicembre 2020 recante “Modifica ed integrazione al Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”;
\r\n
\r\nVISTO il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1688 del 31/05/2021 recante “le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all’articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri”;
\r\n
\r\nVISTO il Decreto del Capo Dipartimento n. 3379 del 19 dicembre 2022 recante “proroga per l'annualità 2022 dei criteri per la concessione dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021 per l’annualità 2022 e dilazione del termine per la presentazione dei relativi progetti al 31 gennaio 2023”;
\r\n
\r\nVISTO l’art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche ed integrazioni, ed i relativi provvedimenti attuativi, adottati, rispettivamente, con il decreto interministeriale del 13 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 159 dell’11 luglio 2011, ed il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2012, che individuano le misure a tutela della salute e della sicurezza relativa alle attività del Volontariato di Protezione Civile, definendo, in particolare, la centralità dei percorsi di carattere formativo e la dotazione di dispositivi di protezione individuale quali presidi fondamentali della sicurezza degli operatori volontari;
\r\n
\r\nVISTO l’art. 34, comma 3, del citato D.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, che dispone che l’elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato è costituito dall’insieme degli elenchi territoriali istituiti presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e dell’elenco Centrale istituito presso il Dipartimento della protezione civile;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che l’art. 4 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Riparto delle risorse” prevede che le risorse finanziarie disponibili per finanziare i progetti relativi al triennio 2019-2021 siano ripartite nella misura del 50% a favore di proposte presentate dalle Organizzazioni nazionali iscritte nell’elenco centrale; nella misura del 35% a favore delle proposte presentate dalle Organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che fanno parte delle Colonne Mobili del volontariato della regione o provincia autonoma di appartenenza; nella misura del 15% a favore delle proposte presentate dalle Organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano che, ancorché inserite nei rispettivi sistemi regionali di protezione civile, si propongano il perseguimento del rafforzamento della capacità di prima risposta operativa sul territorio;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che per l’anno 2022 risulta una disponibilità complessiva per l’attività di cui trattasi pari ad euro 3.500.000,00 e che, pertanto, alle tre quote sono state destinate, rispettivamente fino ad un massimo di euro 1.750.000,00 per la “quota nazionale”, fino ad un massimo di euro 1.225.000,00 per la “quota regionale”, e fino ad un massimo di euro 525.000,00 per la “quota locale”;
\r\n
\r\nCONSIDERATO che dall’esito dell’istruttoria relativa ai progetti delle Colonne Mobili Nazionali, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito di attribuire:
\r\n    a – finanziamento fino ad un massimo del 75% per progetti di potenziamento delle attrezzature e dei mezzi;
\r\n    b – finanziamento fino ad un massimo del 95% per progetti di miglioramento della preparazione tecnica o formazione e informazione ai cittadini;
\r\n
\r\nVISTA la nota DPC/SV/39881 del 2/8/2023 con la quale l’Ufficio I Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale – Servizio Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso l’elenco delle ODV beneficiarie del contributo, per un totale di euro 1.749.694,59;
\r\n
\r\nTENUTO CONTO dell’esame di merito delle proposte progettuali, conclusosi con una interlocuzione con le Organizzazioni proponenti nel corso della quale sono stati concordati i termini e le modalità del finanziamento;
\r\n
\r\nRITENUTO che si possa procedere all’approvazione del primo provvedimento finalizzato alla concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato che hanno presentato progetti di potenziamento delle attrezzature e mezzi e di miglioramento della preparazione tecnica delle organizzazioni medesime;
\r\n
\r\nRAVVISATA l’opportunità di impegnare la somma di euro 1.749.694,59 per la concessione dei contributi in favore delle organizzazioni di volontariato che hanno presentato richieste nell’anno 2022, come sopra individuate;
\r\n
\r\nRITENUTO che detto importo debba gravare sul cap. 761 del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio 2023 che presenta la necessaria disponibilità;

\r\n\r\n


\r\nDECRETA

\r\n\r\n

ART. 1

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. È approvato il riparto per la concessione di contributi al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi – Primo provvedimento relativo ai progetti presentati nell’anno 2022 a favore dell’Organizzazione A.S.PRO.C – Assistenti Sociali per la Protezione Civile (RM) ed altri.
  2. \r\n\t
  3. È impegnata, per la causale nelle premesse, la somma di euro 1.749.694,59 (unmilionesettecentoquarantanovemilaseicentonovantaquattro/59) che graverà sul cap. 761 piano gestionale 1, del centro di responsabilità n. 13 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2023 in favore dell’Organizzazione A.S.PROC. – Assistenti Sociali per la Protezione Civile (RM) ed altri, come indicato nella tabella (All. 1) che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  4. \r\n\t
  5. In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Istruttoria e modalità di erogazione dei contributi” il Dipartimento della Protezione Civile provvederà alla liquidazione ai soggetti beneficiari, di un acconto pari al 50% del finanziamento spettante, nella misura risultante come indicato nell’allegato elenco.
  6. \r\n\t
  7. L’erogazione di un eventuale secondo acconto, nella misura del 30% del contributo, avverrà a cura del Dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del soggetto proponente e previa acquisizione di documentazione attestante l’avvenuta realizzazione del 50% del progetto.
  8. \r\n\t
  9.  L’erogazione del saldo del contributo avverrà a cura del Dipartimento della Protezione Civile, su richiesta del soggetto beneficiario e dietro presentazione della rendicontazione finale delle attività comprensiva della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute, da presentarsi in copia conforme.
  10. \r\n
\r\n\r\n

ART. 2

\r\n\r\n

Il Servizio Volontariato nell’ambito dell’Ufficio I – Volontariato e risorse del Servizio Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvederà, secondo quanto previsto dall’art. 10 del citato Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 ad effettuare gli accertamenti previsti dall’art. 37, comma 3, lettera c, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, coinvolgendo nelle attività di accertamento anche funzionari tecnici ed amministrativi all’uopo segnalati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

\r\n\r\n

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

\r\n\r\n

LA VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
\r\nImmacolata Postiglione
\r\n 

\r\n"},"field_abstract":null,"field_data":"2023-09-20T15:56:52+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/decreto-cd-n-2753-del-20-settembre-2023/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":444,"name":"Decreti","field_etichetta_en":"Decrees"},{"drupal_internal__tid":446,"name":"Decreti del Capo Dipartimento","field_etichetta_en":"Head of Department decrees"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}},{"title":"Decreto del Capo Dipartimento n. 3379 del 19 dicembre 2022","field_titolo_esteso":"Decreto del Capo Dipartimento n. 3379 del 19 dicembre 2022. Proroga per l'annualità 2022 dei criteri per la concessione dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021","body":{"processed":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

\n

VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
\nVISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
\nVISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;
\nVISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica;
\nVISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 
\nVISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018 e del 17 luglio 2019;
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2021 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”; 
\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M.  del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\nVISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 34, comma 3, che dispone che l’elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato è costituito dall’insieme degli elenchi territoriali istituiti presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e dell’elenco Centrale istituito presso il Dipartimento della protezione civile; l’articolo 37 che prevede “contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità”; 
\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”; 
\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 4356 del 15 dicembre 2020 recante “Modifica ed integrazione al decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021” che ha previsto, ai fini delle cause di inammissibilità dei progetti presentati nel 2020, lo slittamento della data prevista per la conclusione del progetto e per la relativa richiesta di saldo al 30 aprile 2021; 
\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 3818 del 28 dicembre 2021 recante “Modifica ed integrazione al decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021” che ha previsto, ai fini delle cause di inammissibilità dei progetti presentati nel 2021, lo slittamento della data prevista per la conclusione del progetto e per la relativa richiesta di saldo al 30 aprile 2022; 
\nATTESA la necessità di assicurare, al fine di un’efficiente ed efficace capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile, la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile attraverso la concessione di contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità; 
\nRAVVISATA la necessità di prevedere, per i progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nell’anno 2022, ormai prossimo alla scadenza, la prosecuzione dell’utilizzo dei criteri di cui al citato decreto rep. 1886 del 16 maggio 2020, nell’attesa del completamento della istruttoria e della condivisione con i soggetti istituzionali competenti, del documento recante i nuovi citati criteri triennali;
\nACQUISITA l’intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 30 novembre 2022;
\nACQUISITO il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

\n

DECRETA
\n1.    Proroga della vigenza dei criteri del triennio 2019-2021 per l’annualità 2022 e dilazione del termine per la presentazione dei relativi progetti
\n1.1. Per i progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile per annualità 2022, restano vigenti i criteri di cui al decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020, fatta eccezione per la data di scadenza di presentazione dei progetti di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 del medesimo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, che viene fissata al 31 gennaio 2023. 

\n

\nRoma, 19 dicembre 2022
\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\nFabrizio Curcio
\n 

\n","value":"

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

\r\n\r\n

VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
\r\nVISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
\r\nVISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;
\r\nVISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica;
\r\nVISTA la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 
\r\nVISTO il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni;
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018 e del 17 luglio 2019;
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
\r\nVISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2021 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile”; 
\r\nVISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 9 dicembre 2022 al n. 3119, con il quale è stato conferito all’ Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 5 dicembre 2022 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
\r\nRILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M.  del 5 dicembre 2022 all’ Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
\r\nVISTO il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante “Codice della protezione civile” e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 34, comma 3, che dispone che l’elenco Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato è costituito dall’insieme degli elenchi territoriali istituiti presso le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e dell’elenco Centrale istituito presso il Dipartimento della protezione civile; l’articolo 37 che prevede “contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità”; 
\r\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “Criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021”; 
\r\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 4356 del 15 dicembre 2020 recante “Modifica ed integrazione al decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021” che ha previsto, ai fini delle cause di inammissibilità dei progetti presentati nel 2020, lo slittamento della data prevista per la conclusione del progetto e per la relativa richiesta di saldo al 30 aprile 2021; 
\r\nVISTO il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 3818 del 28 dicembre 2021 recante “Modifica ed integrazione al decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020 recante “criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021” che ha previsto, ai fini delle cause di inammissibilità dei progetti presentati nel 2021, lo slittamento della data prevista per la conclusione del progetto e per la relativa richiesta di saldo al 30 aprile 2022; 
\r\nATTESA la necessità di assicurare, al fine di un’efficiente ed efficace capacità di risposta alle emergenze del Servizio nazionale della protezione civile, la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile attraverso la concessione di contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità; 
\r\nRAVVISATA la necessità di prevedere, per i progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nell’anno 2022, ormai prossimo alla scadenza, la prosecuzione dell’utilizzo dei criteri di cui al citato decreto rep. 1886 del 16 maggio 2020, nell’attesa del completamento della istruttoria e della condivisione con i soggetti istituzionali competenti, del documento recante i nuovi citati criteri triennali;
\r\nACQUISITA l’intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 30 novembre 2022;
\r\nACQUISITO il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

\r\n\r\n

DECRETA
\r\n1.    Proroga della vigenza dei criteri del triennio 2019-2021 per l’annualità 2022 e dilazione del termine per la presentazione dei relativi progetti
\r\n1.1. Per i progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile per annualità 2022, restano vigenti i criteri di cui al decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 1886 del 16 maggio 2020, fatta eccezione per la data di scadenza di presentazione dei progetti di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 del medesimo decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, che viene fissata al 31 gennaio 2023. 

\r\n\r\n


\r\nRoma, 19 dicembre 2022
\r\nIL CAPO DEL DIPARTIMENTO
\r\nFabrizio Curcio
\r\n 

\r\n"},"field_abstract":{"processed":"

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

\n","value":"

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

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In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

\n

VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

\n

VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

\n

VISTA la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;

\n

VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;

\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante “Delega al governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile”;

\n

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni”;

\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante ‘Codice della protezione civile” ed in particolare, gli articoli:

\n

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 recante Codice della protezione civile”;

\n

VISTI gli indirizzi operativi finalizzati ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 e, in particolare, le modifiche da essa apportate alla gestione dell’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell’articolo 1 del previgente decreto del Presidente della Repubblica 194/2001, ora abrogato e sostituito dal Capo V, Sezione II, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, che sono entrate in vigore a partire dal 1° agosto 2013;

\n

VISTI gli indirizzi di riorganizzazione delle attività di protezione civile contenute nella direttiva  del Presidente del Consiglio dei ministri rep. n. 5300 del 13 novembre 2012 concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018 e del 17 luglio 2019;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016 concernente “Riconduzione dell’Organizzazione del Dipartimento della protezione civile all’articolo 7 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303”, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016 al n. 2512;

\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016, al n. 2511;

\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, visto e annotato al n. 628 in data 26 febbraio 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 474 in data 1 marzo 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\n

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\n

VISTO l’articolo 117, comma 6, della Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente;

\n

VISTE le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile contenute nell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e nei provvedimenti attuativi adottati con il decreto interministeriale 13 aprile 2011 e con i decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 e del 25 novembre 2013, oltre che nelle disposizioni regionali di recepimento

\n

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1886 del 16/05/2020 recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021;

\n

VISTO l’art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 che prevede che le modalità di presentazione dei progetti, la loro valutazione, e la concessione dei relativi contributi sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei sopra richiamati criteri;

\n

RAVVISATA la necessità di rendere più agevole la compilazione del modello per la presentazione delle proposte progettuali di cui al sopra citato Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1886 del 16/05/2020;

\n

DECRETA

\n

ART. 1

\n
  1. Le modalità di presentazione dei progetti, la loro valutazione, le cause di inammissibilità e la concessione dei relativi contributi per il triennio 2019-2021 restano regolate dalle disposizioni del Decreto del Capo Dipartimento rep. n. 1886 del 16/05/2020.
  2. \n
  3. Il modello allegato al citato Decreto viene sostituito dal modello allegato al presente Decreto, che verrà anche pubblicato sul sito del Dipartimento in formato pdf editabile, al fine di garantire una migliore comprensione e una corretta compilazione dello stesso. Le informazioni richieste nel modello restano comunque invariate e rappresentano elementi essenziali per l’ammissibilità delle proposte progettuali, ivi compresi i documenti da allegare.
  4. \n
  5. Non saranno prese in considerazione proposte non presentate con il modello allegato al presente decreto.
  6. \n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

\n

     Fabrizio Curcio

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In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

\r\n\r\n

VISTO il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

\r\n\r\n

VISTO il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

\r\n\r\n

VISTA la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;

\r\n\r\n

VISTA la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;

\r\n\r\n

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante “Delega al governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante ‘Codice della protezione civile” ed in particolare, gli articoli:

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VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 recante Codice della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTI gli indirizzi operativi finalizzati ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 e, in particolare, le modifiche da essa apportate alla gestione dell’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell’articolo 1 del previgente decreto del Presidente della Repubblica 194/2001, ora abrogato e sostituito dal Capo V, Sezione II, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, che sono entrate in vigore a partire dal 1° agosto 2013;

\r\n\r\n

VISTI gli indirizzi di riorganizzazione delle attività di protezione civile contenute nella direttiva  del Presidente del Consiglio dei ministri rep. n. 5300 del 13 novembre 2012 concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018 e del 17 luglio 2019;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016 concernente “Riconduzione dell’Organizzazione del Dipartimento della protezione civile all’articolo 7 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303”, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016 al n. 2512;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016, al n. 2511;

\r\n\r\n

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, visto e annotato al n. 628 in data 26 febbraio 2021 dall’Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 474 in data 1 marzo 2021, con il quale è stato conferito all’Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\r\n\r\n

RILEVATO che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 26 febbraio 2021 all’Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

\r\n\r\n

VISTO l’articolo 117, comma 6, della Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente;

\r\n\r\n

VISTE le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile contenute nell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e nei provvedimenti attuativi adottati con il decreto interministeriale 13 aprile 2011 e con i decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 e del 25 novembre 2013, oltre che nelle disposizioni regionali di recepimento

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VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1886 del 16/05/2020 recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021;

\r\n\r\n

VISTO l’art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 che prevede che le modalità di presentazione dei progetti, la loro valutazione, e la concessione dei relativi contributi sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei sopra richiamati criteri;

\r\n\r\n

RAVVISATA la necessità di rendere più agevole la compilazione del modello per la presentazione delle proposte progettuali di cui al sopra citato Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 1886 del 16/05/2020;

\r\n\r\n

DECRETA

\r\n\r\n

ART. 1

\r\n\r\n
    \r\n\t
  1. Le modalità di presentazione dei progetti, la loro valutazione, le cause di inammissibilità e la concessione dei relativi contributi per il triennio 2019-2021 restano regolate dalle disposizioni del Decreto del Capo Dipartimento rep. n. 1886 del 16/05/2020.
  2. \r\n\t
  3. Il modello allegato al citato Decreto viene sostituito dal modello allegato al presente Decreto, che verrà anche pubblicato sul sito del Dipartimento in formato pdf editabile, al fine di garantire una migliore comprensione e una corretta compilazione dello stesso. Le informazioni richieste nel modello restano comunque invariate e rappresentano elementi essenziali per l’ammissibilità delle proposte progettuali, ivi compresi i documenti da allegare.
  4. \r\n\t
  5. Non saranno prese in considerazione proposte non presentate con il modello allegato al presente decreto.
  6. \r\n
\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

\r\n\r\n

     Fabrizio Curcio

\r\n"},"field_abstract":null,"field_data":"2021-05-31T19:30:14+02:00","field_categoria_primaria":"normativa","field_codice_lingua":false,"fields":{"slug":"/normativa/decreto-1688-del-31-maggio-2021-0/"},"field_link":null,"relationships":{"field_sottodominio":{"name":"Portale"},"field_tipo_provvedimento":[{"drupal_internal__tid":444,"name":"Decreti","field_etichetta_en":"Decrees"},{"drupal_internal__tid":446,"name":"Decreti del Capo Dipartimento","field_etichetta_en":"Head of Department decrees"}],"field_immagine_anteprima":null,"field_immagine_dettaglio":null}},{"title":"Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 16 maggio 2020","field_titolo_esteso":"Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n° rep n. 1886 del 16 maggio 2020 recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021","body":{"processed":"

VISTO  il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

\n

VISTO  il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

\n

VISTA  la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;

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VISTA  la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;

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VISTA  la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante “Delega al governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile”;

\n

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni”;

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VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante ‘Codice della protezione civile” ed in particolare, gli articoli:

\n

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 recante Codice della protezione civile”;

\n

VISTI   gli indirizzi operativi finalizzati ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 e, in particolare, le modifiche da essa apportate alla gestione dell’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell’articolo 1 del previgente decreto del Presidente della Repubblica 194/2001, ora abrogato e sostituito dal Capo V, Sezione II, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, che sono entrate in vigore a partire dal 1° agosto 2013;

\n

VISTI  gli indirizzi di riorganizzazione delle attività di protezione civile contenute nella direttiva  del Presidente del Consiglio dei ministri rep. n. 5300 del 13 novembre 2012 concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”;

\n

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018 e del 17 luglio 2019;

\n

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

\n

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016 concernente “Riconduzione dell’Organizzazione del Dipartimento della protezione civile all’articolo 7 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303”, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016 al n. 2512;

\n

VISTO   il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016, al n. 2511;

\n

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 11 ottobre 2019, foglio 1971, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\n

RILEVATO che il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019 al dott. Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\n

VISTO  l’articolo. 117, comma 6, della Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente;

\n

VISTE  le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile contenute nell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e nei provvedimenti attuativi adottati con il decreto interministeriale 13 aprile 2011 e con i decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 e del 25 novembre 2013, oltre che nelle disposizioni regionali di recepimento;

\n

RITENUTO di procedere, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo n.1 del 2018, al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, alla definizione per il triennio 2019-2021 dei criteri generali relativi alla presentazione dei progetti, alla loro valutazione e alla concessione dei contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità;

\n

ACQUISITO il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

\n

ACQUISITA l’intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 7 maggio 2020;

\n

DECRETA

\n

ART. 1

\n

(Finalità)

\n

Con il presente decreto sono definiti i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021.

\n

ART. 2

\n

(Beneficiari)

\n

Possono presentare domanda di accesso ai contributi per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, per la formazione e il miglioramento della preparazione tecnica e per la diffusione della conoscenza della protezione civile le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco nazionale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018 e precisamente:

\n

1.a) le organizzazioni iscritte nell’elenco centrale del Dipartimento della protezione civile;

\n

1.b)le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

\n

ART. 3

\n

(Misure finanziabili e percentuali di finanziamento)

\n

Ciascuna organizzazione di cui al punto 1) dell’articolo 2 può presentare, per ogni annualità, una sola richiesta di contributo per un progetto finalizzato alle seguenti misure:

\n

MISURA 1 – potenziamento attrezzature e mezzi.

\n

MISURA 1/A - potenziamento della capacità operativa e di intervento delle organizzazioni di volontariato afferenti alle colonne mobili delle organizzazioni iscritte nell’Elenco Centrale del Dipartimento della protezione civile di cui al punto 1.a, sia mediante l’acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in possesso.

\n

MISURA 1/B - potenziamento della capacità operativa e di intervento delle colonne mobili del volontariato delle Regioni e Province autonome, sia mediante l’acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in possesso delle organizzazioni di cui al punto 1.b dell’articolo 2 che ne fanno parte.

\n

MISURA 1/C - potenziamento della capacità operativa e di intervento delle organizzazioni di cui al punto 1.b dell’articolo 2 che non presentano progetti nell’ambito delle misure 1/A e 1/B, sia mediante l’acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in loro possesso.

\n

I mezzi finanziati dal Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 18, devono recare emblemi e logo tali da consentire l’identificazione univoca ed inequivocabile di mezzo di protezione civile cui gli stessi debbono essere adibiti in maniera esclusiva.

\n

MISURA 2 - diffusione della cultura della protezione civile mediante la formazione e l’informazione alla popolazione in materia di previsione e prevenzione dei rischi e in materia di protezione civile, anche volti a favorire l’avvicinamento dei giovani alle attività del volontariato di protezione civile, sul territorio e in rapporto con le istituzioni locali, sulla base di progetti strutturati e valutati secondo apposite linee guida da emanarsi dal Dipartimento della protezione civile entro il 30 ottobre di ogni anno.

\n

MISURA 3 - miglioramento della preparazione tecnica mediante lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, anche a carattere formativo, diretta a conseguire una maggiore efficacia dell’attività espletata dalle organizzazioni, con particolare riferimento alle tematiche della tutela della salute e della sicurezza dei volontari di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successivi provvedimenti attuativi.

\n

L’attività formativa eventualmente svolta da qualificati volontari appartenenti all’organizzazione proponente il progetto, non può essere retribuita come docenza, ma potrà prevedere esclusivamente un rimborso delle spese vive sostenute, rendicontate secondo le disposizioni vigenti.

\n

I progetti relativi alle misure 1/A, 1/B, 1/C sono finanziabili di norma nella misura massima del 75%, subordinatamente alle disponibilità di bilancio.

\n

I progetti relativi alle misure 2 e 3 sono finanziabili di norma nella misura massima del 95%, subordinatamente alle disponibilità di bilancio.

\n

Se una organizzazione presenta più richieste di contributo nello stesso anno, per la stessa quota, sarà scelta, da parte del soggetto competente per la relativa fase istruttoria, soltanto una delle proposte progettuali.

\n

ART. 4

\n

(Riparto delle risorse)

\n

In considerazione delle finalità strategiche di rilievo nazionale dei progetti di potenziamento finanziabili in attuazione dei presenti criteri generali, le risorse finanziarie che risulteranno disponibili per finanziare i progetti relativi al triennio 2019-2021, definite come stabilito al successivo paragrafo 5, sono così ripartite:

\n

Qualora le richieste ammissibili non esauriscano integralmente le risorse disponibili per la quota di competenza, il Dipartimento può valutare l’eventuale proposizione di un secondo provvedimento, integrando le restanti quote.

\n

ART. 5

\n

(Modalità di presentazione dei progetti e cause di inammissibilità)

\n

5.1 QUOTA NAZIONALE (50% delle risorse disponibili)

\n

I progetti possono essere presentati unicamente dalla struttura di coordinamento nazionale delle organizzazioni iscritte nell’elenco centrale di cui al punto 1.a) dell’articolo 2 e devono pervenire al Dipartimento unicamente a mezzo di posta elettronica certificata inviata, pena di esclusione,  all’indirizzo protezionecivile@pec.governo.it entro il 31 dicembre di ciascun anno.

\n

I progetti possono essere finalizzati all’implementazione della rispettiva Colonna Mobile Nazionale, al potenziamento delle sezioni territoriali, ovvero ad ambedue le tipologie di interventi. In tal caso i progetti devono contenere l’elenco analitico delle sezioni territoriali beneficiarie, per le quali è precluso, nel medesimo anno, l’accesso ai contributi previsti nella quota regionale.

\n

I progetti presentati direttamente al Dipartimento in forma autonoma dalle sezioni territoriali delle organizzazioni di cui al presente paragrafo sono inammissibili.

\n

Le istanze che risulteranno mancanti di uno o più elementi essenziali indicati nel modello allegato ai presenti criteri generali, saranno dichiarate inammissibili.

\n

Il Dipartimento della protezione civile comunicherà alle Organizzazioni Nazionali che abbiano proposto progetti per il finanziamento nell’anno, l’esito dei rispettivi procedimenti.

\n

                                                                           

\n

Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad apportare d’ufficio le integrazioni e correzioni meramente formali alle istanze pervenute.

\n

Le organizzazioni che presentano istanza dovranno comunicare, a pena di inammissibilità, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire ogni successiva comunicazione. Non saranno utilizzati strumenti di comunicazione di diversa natura.

\n

Due o più organizzazioni iscritte nell’elenco centrale di cui al paragrafo 1.a) possono presentare progetti comuni, con l’obiettivo di perseguire economie di scala e maggiore omogeneità delle attrezzature e dei materiali utilizzati dalle rispettive colonne mobili. In tal caso il progetto deve essere presentato in forma unitaria, con l’indicazione delle organizzazioni aderenti e beneficiarie.

\n

5.2 QUOTA REGIONALE (35% delle risorse disponibili)

\n

Le organizzazioni di cui al punto 1.b) dell’articolo 2 possono presentare progetti unicamente inviandoli alle Direzioni di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza entro il 31 dicembre di ciascun anno.

\n

Le sezioni locali di organizzazioni iscritte nell’Elenco Centrale dovranno corredare le proprie eventuali proposte del parere favorevole della propria struttura di coordinamento nazionale, nel quale dovrà essere esplicitato che la sezione locale interessata non rientra in progetti di potenziamento presentati nell’ambito della quota nazionale per l’annualità in corso e in mancanza di tale dichiarazione, il progetto è dichiarato inammissibile. Tale parere dovrà essere trasmesso contestualmente, a pena di inammissibilità, alle rispettive Direzioni di protezione civile regionali o provinciali.

\n

Le Direzioni di protezione civile delle Regioni e Province autonome sono autorizzate ad apportare d’ufficio le integrazioni e correzioni meramente formali alle istanze pervenute con l’esclusione di integrazioni concernenti gli elementi istruttori richiesti a pena di inammissibilità e procedono all’istruttoria preliminare delle proposte, accertandone, anzitutto:

\n

Sulla base della rispettiva rilevanza ai fini dell’operatività delle rispettive colonne mobili del volontariato la Direzione di protezione civile di ciascuna Regione o Provincia autonoma procede all’elaborazione di una proposta unitaria articolata in ordine di priorità.

\n

La proposta regionale dovrà essere elaborata entro il 31 marzo dell’anno successivo e trasmessa alla Commissione Speciale ‘Protezione Civile’ della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

\n

La predetta Conferenza dovrà trasmettere, entro il successivo 31 maggio, al Dipartimento una proposta unitaria contenente le proposte regionali approvate, nel limite della disponibilità finanziaria complessiva dell’anno in questione destinata alla quota regionale, unitamente all’intera documentazione contenente, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, gli elementi sotto indicati:

\n

parte generale

\n

1.a criteri di ripartizione e priorità adottati;

\n

1.b inquadramento generale ai fini dell’impatto dei progetti sul potenziamento della rispettiva Colonna Mobile;

\n

2.         parte specifica (per ciascun progetto)

\n

2.a associazione proponente;

\n

2.b attestazione di esito positivo dell’esame istruttorio sulla completezza formale;

\n

2.c attestazione di esito positivo dell’esame istruttorio di merito;

\n

2.d sintesi delle eventuali rimodulazioni e/o revisioni dei progetti apportate.

\n

 

\n

Il Dipartimento provvederà all’approvazione della proposta regionale unitaria entro i successivi 30 giorni ed ha facoltà di richiedere, motivatamente, modifiche od approfondimenti per una sola volta.

\n

Le Amministrazioni regionali e le Province autonome competenti, comunicheranno alle Organizzazioni con sede sui rispettivi territori che abbiano proposto progetti al finanziamento nell’anno, l’esito degli specifici procedimenti.

\n

Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad apportare d’ufficio le integrazioni e correzioni meramente formali alle istanze pervenute.

\n

Le organizzazioni che presentano istanza dovranno comunicare, a pena di inammissibilità, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire ogni successiva comunicazione. Non saranno utilizzati strumenti di comunicazione di diversa natura.

\n

Le Amministrazioni regionali e le Province autonome che presentino un unico progetto di Colonna Mobile Regionale, riferito ai rispettivi coordinamenti Regionali del volontariato, potranno, nell’eventualità emergesse la possibilità di procedere con ulteriori finanziamenti per il recupero di somme disponibili, proporre un ulteriore progetto integrativo del primo.

\n

5.3. QUOTA LOCALE (15% delle risorse disponibili)

\n

Le organizzazioni di cui al punto 1.b) dell’articolo 2 che non presentano progetti per le tipologie previste dai punti 5.1 e 5.2 possono presentare progetti relativi alla misura 1/C, unicamente a mezzo di posta elettronica certificata inviata, a pena di esclusione, all’indirizzo protezionecivile@pec.governo.it e per conoscenza, alla competente Regione o Provincia autonoma, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

\n

Tali progetti, a pena di inammissibilità devono essere corredati da una relazione che ne attesti la particolare valenza locale sottoscritta dal Sindaco del comune dove ha sede l’organizzazione e eventualmente da altro Ente Istituzionale interessato al potenziamento delle specifiche risorse territoriali, oltre la relazione tecnica ordinariamente prevista. Per i Gruppi Intercomunali o altre forme di Organizzazione Intercomunale, nel caso questi propongano un progetto collettivo, la dichiarazione potrà essere firmata dal Presidente esclusivamente se trattasi di Sindaco di un Comune aderente, altrimenti resta obbligatoria la dichiarazione del Sindaco presso cui ha sede il Coordinamento che propone la domanda.

\n

Costituirà elemento preferenziale, in sede di valutazione dei progetti per la “Quota Locale” l’esplicitazione, nella relazione tecnica del progetto, delle connessioni della proposta, con il piano comunale di protezione civile, con particolare riguardo alle modalità di impiego dei materiali e mezzi oggetto della richiesta di contributo.

\n

Il Dipartimento procederà all’istruttoria preliminare delle proposte accertandone la completezza formale secondo quanto previsto dall’articolo 37 del decreto legislativo n.1 del 2018 ed entro il 31 marzo dell’anno successivo trasmette le proposte ritenute ammissibili e formalmente corrette all’ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

\n

Sulla base della rilevanza ai fini dell’operatività dei servizi locali di protezione civile, l’ANCI procede all’elaborazione di una proposta unitaria articolata in ordine di priorità. L’ANCI, trasmette al Dipartimento entro il successivo 31 maggio, una proposta unitaria articolata in ordine di priorità.

\n

Tale proposta dovrà contenere le istanze approvate nel limite della disponibilità finanziaria complessiva dell’anno in questione destinata alla quota locale.

\n

Il Dipartimento provvederà all’approvazione della proposta unitaria dell’ANCI entro i successivi 30 giorni ed ha la facoltà di richiedere, motivatamente, modifiche ed approfondimenti per una sola volta.

\n

Il Dipartimento comunicherà alle Organizzazioni Territoriali che abbiano proposto progetti per il finanziamento nell’anno e per conoscenza alle Amministrazioni Regionali o delle Province autonome competenti, l’esito dei rispettivi procedimenti.

\n

Tutte le comunicazioni alle organizzazioni che presentano istanza avverranno a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dal quale risulta pervenuta la stessa.

\n

ART. 6

\n

(Ulteriori cause di inammissibilità)

\n

Al di là delle cause di inammissibilità indicate all’articolo 5, sono inoltre inammissibili e quindi esclusi dal finanziamento:

\n

i progetti presentati da organizzazioni che abbiano beneficiato di contributi erogati dal Dipartimento della protezione civile finalizzati all’attuazione di progetti presentati al finanziamento nell’annualità precedente, a meno che essi non risultino già conclusi (richiesta di saldo già inviata) alla data di presentazione della nuova istanza. In considerazione della unitarietà delle proposte delle Colonne Mobili Nazionali, i progetti di cui al punto 5.1 Quota Nazionale, saranno ritenuti realizzati soltanto se, sia la sede centrale che le singole sezioni beneficiarie del potenziamento (misura 1,2,3) previsto dal progetto, avranno già provveduto alla richiesta di saldo precedentemente alla data di presentazione della nuova domanda di contributo;

\n

i progetti di organizzazioni che non abbiano adempiuto correttamente all’assolvimento delle indicazioni istruttorie relative alla realizzazione di analoghi progetti finanziati negli anni precedenti; in caso di inadempienza, è facoltà della Direzione di protezione civile della Regione o Provincia autonoma:

\n

- confermare l’inammissibilità delle istanze sino alla sanatoria della situazione di inadempienza da parte dell’Organizzazione.

\n

-   proporre al Dipartimento un programma di rientro dell’organizzazione, consistente in un piano di investimenti di settore, cronologicamente prestabilito, concordando i tempi e le modalità di riammissione dell’Associazione interessata.

\n

i progetti di Organizzazioni che prevedano la successiva assegnazione dei materiali e mezzi ad Organismi, Organizzazioni ed Enti diversi dalla organizzazione proponente ad esclusione dei Comuni relativamente ai gruppi comunali;

\n

progetti che non siano corredati da preventivi delle ditte fornitrici esterne o da documentazione che faccia formale riferimento a preventivi delle ditte fornitrici;

\n

i progetti per i quali non venga esplicitamente indicata la certezza della totale copertura dei restanti costi del progetto, con obbligo dell’indicazione della fonte di co-finanziamento, pubblica o privata;

\n

i progetti che prevedano l’acquisizione di materiali e mezzi usati, di qualsiasi genere;

\n

i progetti che prevedano l’acquisto, la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di immobili o locali adibiti a sede dell’organizzazione proponente ovvero a supporto dell’operatività della medesima (magazzini, ricovero mezzi, etc.), ivi comprese strutture prefabbricate ed arredi di interni di qualunque tipo;

\n

I requisiti ai fini dell’eventuale esclusione saranno verificati dal Dipartimento, per i progetti di cui ai punti 5.1 e 5.3, dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente per i progetti di cui al punto 5.2.

\n

Delle determinazioni di esclusione verrà data comunicazione all’organizzazione proponente secondo le rispettive competenze individuate nei punti 5.1, 5.2, 5.3.

\n

ART. 7

\n

(Massimali finanziari annui)

\n

Entro il 31 dicembre di ciascuno anno del triennio di cui all’articolo 1 del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile comunica, mediante avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l’importo delle disponibilità finanziarie destinabili al finanziamento dei progetti di potenziamento relativi alla rispettiva annualità, sulla base del bilancio di previsione dell’anno successivo approvato.

\n

ART. 8

\n

(Valutazione)

\n

La verifica di ammissibilità e la valutazione dei progetti avverrà sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo n.1 del 2018 e dai presenti criteri generali:

\n

completezza formale delle istanze;

\n

criteri di esclusione espressi nel punto 6 e/o altre condizioni di inammissibilità;
\nproposte progettuali non compatibili con le finalità di intervento nazionale.

\n

Il Dipartimento della protezione civile definisce, entro il 31 marzo di ciascuna annualità, indirizzi di priorità per il successivo esame dei progetti di potenziamento afferenti alla quota nazionale presentati entro l’anno cui gli indirizzi si riferiscono. Tali indirizzi, coerenti con le priorità strategiche definite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, saranno comunicati e resi pubblici mediante apposito avviso da pubblicarsi nel sito internet istituzionale del Dipartimento, alla sezione ‘Volontariato’.

\n

Analogamente sono definite, entro il medesimo termine, indirizzi di priorità per le quote regionale e locale. In tali ambiti, gli indirizzi di priorità saranno determinati d’intesa con la Commissione Speciale Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, (ANCI), rispettivamente per le quote regionale e locale.

\n

In fase di prima applicazione i predetti indirizzi di priorità a livello nazionale, regionale e locale potranno essere adottati entro il 30 settembre di ogni anno.

\n

ART. 9

\n

(Istruttoria e modalità di erogazione dei contributi)

\n

In presenza di un cofinanziamento dichiarato, documentato ed esattamente quantificato da parte dell’organizzazione richiedente, l’importo del contributo verrà calcolato:

\n

 

\n

Il Dipartimento della protezione civile, verificata la rispondenza dei progetti presentati ai requisiti stabiliti dall’articolo 37 del decreto legislativo n.1 del 2018 nonché ai presenti criteri generali, provvede all’approvazione degli elenchi dei progetti ammessi a contributo e dei relativi importi, separatamente rispetto alle tipologie di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3. L’approvazione degli elenchi, fermo restando il limite delle risorse disponibili annualmente, può avvenire anche per stralci successivi.

\n

L’elenco dei progetti ammessi relativamente al punto 5.1 viene tempestivamente trasmesso alle Direzioni di protezione civile delle Regioni e Province autonome ai fini di ulteriore verifica di esclusione delle sezioni locali ivi presenti dai progetti di cui al punto 5.2.

\n

La comunicazione di ammissione al contributo viene notificata alle organizzazioni beneficiarie e per conoscenza, alle Amministrazioni regionali competenti, unicamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo da queste comunicato nell’istanza di finanziamento.

\n

Le organizzazioni sono tenute a comunicare l’accettazione del contributo al medesimo Dipartimento – Servizio Volontariato, sempre ed unicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata protezionecivile@pec.governo.it, entro il termine indicato in fase istruttoria, dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo. Decorso inutilmente tale termine l’istanza di finanziamento del progetto sarà considerata decaduta e il progetto non potrà essere finanziato, senza bisogno di ulteriori comunicazioni. 

\n

Nella comunicazione di accettazione l’organizzazione proponente può richiedere l’eventuale variazione di mezzi o attrezzature originariamente previsti, ovvero di parziale rimodulazione delle attività formative, addestrative od informativo-divulgative proposte.

\n

Tale variazione, che è subordinata all’approvazione del Dipartimento della protezione civile, è consentita unicamente previa presentazione di nuovi preventivi e relativamente alla sostituzione dei mezzi o delle attrezzature originariamente proposti con mezzi o attrezzature di nuova concezione e pari o superiore capacità operativa: qualora le sostituzioni proposte comportino un incremento dei costi, il contributo si intende confermato nella misura originaria; qualora le sostituzioni proposte comportino una riduzione dei costi, il contributo si intende proporzionalmente ridotto. Decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di variazione, la richiesta si intende accolta, senza bisogno di ulteriori comunicazioni. Per i progetti presentati da parte di Gruppi Comunali di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 1 del 2018, potranno essere presentati preventivi acquisiti mediante consultazione del mercato elettronico. Diversamente, i preventivi presentati avranno valore indicativo e costitutivo della ratio progettuale e costituiranno limite massimo finanziabile e conseguente importo dell’impegno di spesa, mentre il fornitore effettivo verrà individuato secondo le occorrenti procedure in materia di appalti pubblici.

\n

Decorso il termine indicato in istruttoria il Dipartimento della protezione civile procede all’adozione del provvedimento di concessione dei contributi, che, previo controllo da parte degli organi preposti, viene pubblicato sul proprio sito istituzionale.

\n

Il Dipartimento procede all’erogazione dei contributi spettanti in un massimo di 3 tranches:

\n

un primo acconto pari al 50% del contributo concesso, a seguito dell’adozione del provvedimento di concessione dei contributi e della sua pubblicazione;

\n

un eventuale secondo acconto, pari ad un ulteriore 30% del contributo concesso, su richiesta dell’organizzazione proponente attestante l’avvenuta realizzazione di almeno il 50% del progetto, corredata della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute da trasmettere in copia conforme all’originale, sempre unicamente mediante posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;
\nun saldo nella misura rimanente, su richiesta dell’organizzazione proponente a conclusione del progetto, da presentarsi unicamente mediante posta elettronica certificata contenente in allegato, la rendicontazione delle spese sostenute e la corrispondente documentazione fiscale in copia conforme all’originale comprovante tutte le spese sostenute.

\n

Su tutta la documentazione fiscale di cui sopra deve essere apposta, in forma indelebile, la dicitura:

\n

“SPESA SOSTENUTA CON IL CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE”

\n

Alle Organizzazioni beneficiarie viene accordato un anno di tempo, a far data dall’accreditamento del primo acconto del contributo, per realizzare completamente il progetto nell’articolazione confermata nella comunicazione di accettazione del contributo e approvata dal Dipartimento.

\n

L’Organizzazione può chiedere un’unica e motivata proroga, per un massimo di 6 mesi, entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine. Il Dipartimento della protezione civile, valutate le motivazioni addotte, si riserva di autorizzare la proroga. Decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di proroga, essa si intende accolta. La richiesta di proroga e l’eventuale accettazione avvengono unicamente mediante comunicazioni di posta elettronica certificata.

\n

Entro il termine per la realizzazione del progetto e l’eventuale proroga autorizzata dal Dipartimento, l’Organizzazione è tenuta a presentare la richiesta di erogazione dell’eventuale saldo nonché la documentazione contabile comprovante la completa realizzazione del progetto. L’invio a mezzo di posta elettronica certificata delle copie conformi all’originale delle risultanze bancarie dei pagamenti di tutte le spese sostenute, consentirà di considerare la Organizzazione come adempiente nella realizzazione del progetto, in assenza di tale documentazione, trascorsi i termini consentiti, l’Associazione è considerata inadempiente e, pertanto, non potrà ricevere ulteriori finanziamenti, attivando contemporaneamente il procedimento di recupero previsto.

\n

In caso di parziale realizzazione del progetto, il Dipartimento, valutato se le attività concorrono comunque al perseguimento delle finalità originarie del progetto, può erogare il contributo nella misura parziale spettante, ovvero richiedere la restituzione dell’eventuale somma eccedente. In caso di valutazione negativa, il Dipartimento provvede a richiedere la restituzione integrale degli acconti eventualmente erogati.

\n

Per i progetti di cui al punto 5.1 tutte le comunicazioni vengono indirizzate alla Struttura nazionale di coordinamento dell’Organizzazione destinataria del contributo. Qualora il progetto coinvolga anche sezioni territoriali dell’Organizzazione, le relative comunicazioni sono indirizzate, oltre che alle eventuali sezioni territoriali destinatarie, contestualmente anche alla Regione o Provincia autonoma e al Comune dove hanno sede le predette sezioni.

\n

Per i progetti di cui al punto 5.2 tutte le comunicazioni vengono indirizzate, oltre che alla direzione di protezione civile della rispettiva Regione o Provincia autonoma (autrice della proposta unitaria), contestualmente anche alla Struttura nazionale di coordinamento dell’Organizzazione destinataria del contributo.

\n

Per i progetti di cui al punto 5.3 tutte le comunicazioni vengono indirizzate contestualmente anche al Comune dove ha sede l’Organizzazione destinataria del contributo, oltre che alla Direzione di protezione civile della rispettiva Regione o Provincia autonoma.

\n

ART. 10

\n

(Accertamenti)

\n

Il Dipartimento della protezione civile provvederà ad effettuare gli accertamenti di cui all’articolo 37, comma 3, lett. c) del decreto legislativo n. 1 del 2018, sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale.

\n

La violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento e successivi, emanati in attuazione dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo n.1 del 2018, può determinare la revoca del contributo o dell’acconto già erogato, nonché il relativo recupero che verrà maggiorato degli interessi al tasso legale.

\n

Qualora dai suddetti accertamenti emergano elementi di revoca del contributo, il Dipartimento provvederà, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lett. d), all’adozione di un provvedimento motivato di esclusione dell’Organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Il provvedimento di esclusione sarà comunicato alla Regione o Provincia autonoma ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competenti ed eventuali richieste avanzate nel quinquennio di esclusione sono irricevibili.

\n

ART. 11

\n

(semplificazione dei procedimenti)

\n

Nel corso del triennio il Dipartimento potrà integrare le presenti disposizioni, introducendo meccanismi semplificati per la gestione in via telematica del procedimento.

\n

Non saranno prese in considerazione proposte non presentate con il modello allegato ai presenti criteri.

\n

Nelle more dell’emanazione del decreto del Capo del Dipartimento di cui all’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno, le modalità di presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi, restano regolate dalle precedenti disposizioni compreso l’utilizzo dei modelli ivi previsti.

\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

\n

Angelo Borrelli

\n","value":"

VISTO  il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante “Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;

\r\n\r\n

VISTO  il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;

\r\n\r\n

VISTA  la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante “Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”;

\r\n\r\n

VISTA  la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;

\r\n\r\n

VISTA  la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante “Delega al governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 e successive modificazioni ed integrazioni”;

\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante ‘Codice della protezione civile” ed in particolare, gli articoli:

\r\n\r\n\r\n\r\n

VISTO il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4 recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 recante Codice della protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTI   gli indirizzi operativi finalizzati ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 e, in particolare, le modifiche da essa apportate alla gestione dell’elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile istituito ai sensi dell’articolo 1 del previgente decreto del Presidente della Repubblica 194/2001, ora abrogato e sostituito dal Capo V, Sezione II, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, che sono entrate in vigore a partire dal 1° agosto 2013;

\r\n\r\n

VISTI  gli indirizzi di riorganizzazione delle attività di protezione civile contenute nella direttiva  del Presidente del Consiglio dei ministri rep. n. 5300 del 13 novembre 2012 concernente “Indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all’attività di protezione civile”;

\r\n\r\n

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 recante “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”, come modificato dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2018 e del 17 luglio 2019;

\r\n\r\n

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

\r\n\r\n

VISTO   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016 concernente “Riconduzione dell’Organizzazione del Dipartimento della protezione civile all’articolo 7 del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303”, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016 al n. 2512;

\r\n\r\n

VISTO   il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 agosto 2016, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2016, al n. 2511;

\r\n\r\n

VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 11 ottobre 2019, foglio 1971, con il quale al dott. Angelo Borrelli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell’articolo 19 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, fino al verificarsi della fattispecie di cui all’articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;

\r\n\r\n

RILEVATO che il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019 al dott. Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 “Protezione Civile” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

\r\n\r\n

VISTO  l’articolo. 117, comma 6, della Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente;

\r\n\r\n

VISTE  le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile contenute nell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e nei provvedimenti attuativi adottati con il decreto interministeriale 13 aprile 2011 e con i decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 gennaio 2012 e del 25 novembre 2013, oltre che nelle disposizioni regionali di recepimento;

\r\n\r\n

RITENUTO di procedere, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo n.1 del 2018, al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, alla definizione per il triennio 2019-2021 dei criteri generali relativi alla presentazione dei progetti, alla loro valutazione e alla concessione dei contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità;

\r\n\r\n

ACQUISITO il parere del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile;

\r\n\r\n

ACQUISITA l’intesa della Conferenza Unificata nella seduta del 7 maggio 2020;

\r\n\r\n

DECRETA

\r\n\r\n

ART. 1

\r\n\r\n

(Finalità)

\r\n\r\n

Con il presente decreto sono definiti i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi per il finanziamento di progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile nel triennio 2019-2021.

\r\n\r\n

ART. 2

\r\n\r\n

(Beneficiari)

\r\n\r\n

Possono presentare domanda di accesso ai contributi per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, per la formazione e il miglioramento della preparazione tecnica e per la diffusione della conoscenza della protezione civile le organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’elenco nazionale di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018 e precisamente:

\r\n\r\n

1.a) le organizzazioni iscritte nell’elenco centrale del Dipartimento della protezione civile;

\r\n\r\n

1.b)le organizzazioni iscritte negli elenchi territoriali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

\r\n\r\n

ART. 3

\r\n\r\n

(Misure finanziabili e percentuali di finanziamento)

\r\n\r\n

Ciascuna organizzazione di cui al punto 1) dell’articolo 2 può presentare, per ogni annualità, una sola richiesta di contributo per un progetto finalizzato alle seguenti misure:

\r\n\r\n

MISURA 1 – potenziamento attrezzature e mezzi.

\r\n\r\n

MISURA 1/A - potenziamento della capacità operativa e di intervento delle organizzazioni di volontariato afferenti alle colonne mobili delle organizzazioni iscritte nell’Elenco Centrale del Dipartimento della protezione civile di cui al punto 1.a, sia mediante l’acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in possesso.

\r\n\r\n

MISURA 1/B - potenziamento della capacità operativa e di intervento delle colonne mobili del volontariato delle Regioni e Province autonome, sia mediante l’acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in possesso delle organizzazioni di cui al punto 1.b dell’articolo 2 che ne fanno parte.

\r\n\r\n

MISURA 1/C - potenziamento della capacità operativa e di intervento delle organizzazioni di cui al punto 1.b dell’articolo 2 che non presentano progetti nell’ambito delle misure 1/A e 1/B, sia mediante l’acquisizione di nuove attrezzature e mezzi sia mediante potenziamento ed ampliamento delle capacità tecniche di mezzi già in loro possesso.

\r\n\r\n

I mezzi finanziati dal Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 18, devono recare emblemi e logo tali da consentire l’identificazione univoca ed inequivocabile di mezzo di protezione civile cui gli stessi debbono essere adibiti in maniera esclusiva.

\r\n\r\n

MISURA 2 - diffusione della cultura della protezione civile mediante la formazione e l’informazione alla popolazione in materia di previsione e prevenzione dei rischi e in materia di protezione civile, anche volti a favorire l’avvicinamento dei giovani alle attività del volontariato di protezione civile, sul territorio e in rapporto con le istituzioni locali, sulla base di progetti strutturati e valutati secondo apposite linee guida da emanarsi dal Dipartimento della protezione civile entro il 30 ottobre di ogni anno.

\r\n\r\n

MISURA 3 - miglioramento della preparazione tecnica mediante lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, anche a carattere formativo, diretta a conseguire una maggiore efficacia dell’attività espletata dalle organizzazioni, con particolare riferimento alle tematiche della tutela della salute e della sicurezza dei volontari di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successivi provvedimenti attuativi.

\r\n\r\n

L’attività formativa eventualmente svolta da qualificati volontari appartenenti all’organizzazione proponente il progetto, non può essere retribuita come docenza, ma potrà prevedere esclusivamente un rimborso delle spese vive sostenute, rendicontate secondo le disposizioni vigenti.

\r\n\r\n

I progetti relativi alle misure 1/A, 1/B, 1/C sono finanziabili di norma nella misura massima del 75%, subordinatamente alle disponibilità di bilancio.

\r\n\r\n

I progetti relativi alle misure 2 e 3 sono finanziabili di norma nella misura massima del 95%, subordinatamente alle disponibilità di bilancio.

\r\n\r\n

Se una organizzazione presenta più richieste di contributo nello stesso anno, per la stessa quota, sarà scelta, da parte del soggetto competente per la relativa fase istruttoria, soltanto una delle proposte progettuali.

\r\n\r\n

ART. 4

\r\n\r\n

(Riparto delle risorse)

\r\n\r\n

In considerazione delle finalità strategiche di rilievo nazionale dei progetti di potenziamento finanziabili in attuazione dei presenti criteri generali, le risorse finanziarie che risulteranno disponibili per finanziare i progetti relativi al triennio 2019-2021, definite come stabilito al successivo paragrafo 5, sono così ripartite:

\r\n\r\n\r\n\r\n

Qualora le richieste ammissibili non esauriscano integralmente le risorse disponibili per la quota di competenza, il Dipartimento può valutare l’eventuale proposizione di un secondo provvedimento, integrando le restanti quote.

\r\n\r\n

ART. 5

\r\n\r\n

(Modalità di presentazione dei progetti e cause di inammissibilità)

\r\n\r\n

5.1 QUOTA NAZIONALE (50% delle risorse disponibili)

\r\n\r\n

I progetti possono essere presentati unicamente dalla struttura di coordinamento nazionale delle organizzazioni iscritte nell’elenco centrale di cui al punto 1.a) dell’articolo 2 e devono pervenire al Dipartimento unicamente a mezzo di posta elettronica certificata inviata, pena di esclusione,  all’indirizzo protezionecivile@pec.governo.it entro il 31 dicembre di ciascun anno.

\r\n\r\n

I progetti possono essere finalizzati all’implementazione della rispettiva Colonna Mobile Nazionale, al potenziamento delle sezioni territoriali, ovvero ad ambedue le tipologie di interventi. In tal caso i progetti devono contenere l’elenco analitico delle sezioni territoriali beneficiarie, per le quali è precluso, nel medesimo anno, l’accesso ai contributi previsti nella quota regionale.

\r\n\r\n

I progetti presentati direttamente al Dipartimento in forma autonoma dalle sezioni territoriali delle organizzazioni di cui al presente paragrafo sono inammissibili.

\r\n\r\n

Le istanze che risulteranno mancanti di uno o più elementi essenziali indicati nel modello allegato ai presenti criteri generali, saranno dichiarate inammissibili.

\r\n\r\n

Il Dipartimento della protezione civile comunicherà alle Organizzazioni Nazionali che abbiano proposto progetti per il finanziamento nell’anno, l’esito dei rispettivi procedimenti.

\r\n\r\n

                                                                           

\r\n\r\n

Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad apportare d’ufficio le integrazioni e correzioni meramente formali alle istanze pervenute.

\r\n\r\n

Le organizzazioni che presentano istanza dovranno comunicare, a pena di inammissibilità, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire ogni successiva comunicazione. Non saranno utilizzati strumenti di comunicazione di diversa natura.

\r\n\r\n

Due o più organizzazioni iscritte nell’elenco centrale di cui al paragrafo 1.a) possono presentare progetti comuni, con l’obiettivo di perseguire economie di scala e maggiore omogeneità delle attrezzature e dei materiali utilizzati dalle rispettive colonne mobili. In tal caso il progetto deve essere presentato in forma unitaria, con l’indicazione delle organizzazioni aderenti e beneficiarie.

\r\n\r\n

5.2 QUOTA REGIONALE (35% delle risorse disponibili)

\r\n\r\n

Le organizzazioni di cui al punto 1.b) dell’articolo 2 possono presentare progetti unicamente inviandoli alle Direzioni di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza entro il 31 dicembre di ciascun anno.

\r\n\r\n

Le sezioni locali di organizzazioni iscritte nell’Elenco Centrale dovranno corredare le proprie eventuali proposte del parere favorevole della propria struttura di coordinamento nazionale, nel quale dovrà essere esplicitato che la sezione locale interessata non rientra in progetti di potenziamento presentati nell’ambito della quota nazionale per l’annualità in corso e in mancanza di tale dichiarazione, il progetto è dichiarato inammissibile. Tale parere dovrà essere trasmesso contestualmente, a pena di inammissibilità, alle rispettive Direzioni di protezione civile regionali o provinciali.

\r\n\r\n

Le Direzioni di protezione civile delle Regioni e Province autonome sono autorizzate ad apportare d’ufficio le integrazioni e correzioni meramente formali alle istanze pervenute con l’esclusione di integrazioni concernenti gli elementi istruttori richiesti a pena di inammissibilità e procedono all’istruttoria preliminare delle proposte, accertandone, anzitutto:

\r\n\r\n\r\n\r\n

Sulla base della rispettiva rilevanza ai fini dell’operatività delle rispettive colonne mobili del volontariato la Direzione di protezione civile di ciascuna Regione o Provincia autonoma procede all’elaborazione di una proposta unitaria articolata in ordine di priorità.

\r\n\r\n

La proposta regionale dovrà essere elaborata entro il 31 marzo dell’anno successivo e trasmessa alla Commissione Speciale ‘Protezione Civile’ della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

\r\n\r\n

La predetta Conferenza dovrà trasmettere, entro il successivo 31 maggio, al Dipartimento una proposta unitaria contenente le proposte regionali approvate, nel limite della disponibilità finanziaria complessiva dell’anno in questione destinata alla quota regionale, unitamente all’intera documentazione contenente, per ciascuna Regione e Provincia autonoma, gli elementi sotto indicati:

\r\n\r\n

parte generale

\r\n\r\n

1.a criteri di ripartizione e priorità adottati;

\r\n\r\n

1.b inquadramento generale ai fini dell’impatto dei progetti sul potenziamento della rispettiva Colonna Mobile;

\r\n\r\n

2.         parte specifica (per ciascun progetto)

\r\n\r\n

2.a associazione proponente;

\r\n\r\n

2.b attestazione di esito positivo dell’esame istruttorio sulla completezza formale;

\r\n\r\n

2.c attestazione di esito positivo dell’esame istruttorio di merito;

\r\n\r\n

2.d sintesi delle eventuali rimodulazioni e/o revisioni dei progetti apportate.

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Il Dipartimento provvederà all’approvazione della proposta regionale unitaria entro i successivi 30 giorni ed ha facoltà di richiedere, motivatamente, modifiche od approfondimenti per una sola volta.

\r\n\r\n

Le Amministrazioni regionali e le Province autonome competenti, comunicheranno alle Organizzazioni con sede sui rispettivi territori che abbiano proposto progetti al finanziamento nell’anno, l’esito degli specifici procedimenti.

\r\n\r\n

Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad apportare d’ufficio le integrazioni e correzioni meramente formali alle istanze pervenute.

\r\n\r\n

Le organizzazioni che presentano istanza dovranno comunicare, a pena di inammissibilità, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire ogni successiva comunicazione. Non saranno utilizzati strumenti di comunicazione di diversa natura.

\r\n\r\n

Le Amministrazioni regionali e le Province autonome che presentino un unico progetto di Colonna Mobile Regionale, riferito ai rispettivi coordinamenti Regionali del volontariato, potranno, nell’eventualità emergesse la possibilità di procedere con ulteriori finanziamenti per il recupero di somme disponibili, proporre un ulteriore progetto integrativo del primo.

\r\n\r\n

5.3. QUOTA LOCALE (15% delle risorse disponibili)

\r\n\r\n

Le organizzazioni di cui al punto 1.b) dell’articolo 2 che non presentano progetti per le tipologie previste dai punti 5.1 e 5.2 possono presentare progetti relativi alla misura 1/C, unicamente a mezzo di posta elettronica certificata inviata, a pena di esclusione, all’indirizzo protezionecivile@pec.governo.it e per conoscenza, alla competente Regione o Provincia autonoma, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

\r\n\r\n

Tali progetti, a pena di inammissibilità devono essere corredati da una relazione che ne attesti la particolare valenza locale sottoscritta dal Sindaco del comune dove ha sede l’organizzazione e eventualmente da altro Ente Istituzionale interessato al potenziamento delle specifiche risorse territoriali, oltre la relazione tecnica ordinariamente prevista. Per i Gruppi Intercomunali o altre forme di Organizzazione Intercomunale, nel caso questi propongano un progetto collettivo, la dichiarazione potrà essere firmata dal Presidente esclusivamente se trattasi di Sindaco di un Comune aderente, altrimenti resta obbligatoria la dichiarazione del Sindaco presso cui ha sede il Coordinamento che propone la domanda.

\r\n\r\n

Costituirà elemento preferenziale, in sede di valutazione dei progetti per la “Quota Locale” l’esplicitazione, nella relazione tecnica del progetto, delle connessioni della proposta, con il piano comunale di protezione civile, con particolare riguardo alle modalità di impiego dei materiali e mezzi oggetto della richiesta di contributo.

\r\n\r\n

Il Dipartimento procederà all’istruttoria preliminare delle proposte accertandone la completezza formale secondo quanto previsto dall’articolo 37 del decreto legislativo n.1 del 2018 ed entro il 31 marzo dell’anno successivo trasmette le proposte ritenute ammissibili e formalmente corrette all’ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

\r\n\r\n

Sulla base della rilevanza ai fini dell’operatività dei servizi locali di protezione civile, l’ANCI procede all’elaborazione di una proposta unitaria articolata in ordine di priorità. L’ANCI, trasmette al Dipartimento entro il successivo 31 maggio, una proposta unitaria articolata in ordine di priorità.

\r\n\r\n

Tale proposta dovrà contenere le istanze approvate nel limite della disponibilità finanziaria complessiva dell’anno in questione destinata alla quota locale.

\r\n\r\n

Il Dipartimento provvederà all’approvazione della proposta unitaria dell’ANCI entro i successivi 30 giorni ed ha la facoltà di richiedere, motivatamente, modifiche ed approfondimenti per una sola volta.

\r\n\r\n

Il Dipartimento comunicherà alle Organizzazioni Territoriali che abbiano proposto progetti per il finanziamento nell’anno e per conoscenza alle Amministrazioni Regionali o delle Province autonome competenti, l’esito dei rispettivi procedimenti.

\r\n\r\n

Tutte le comunicazioni alle organizzazioni che presentano istanza avverranno a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dal quale risulta pervenuta la stessa.

\r\n\r\n

ART. 6

\r\n\r\n

(Ulteriori cause di inammissibilità)

\r\n\r\n

Al di là delle cause di inammissibilità indicate all’articolo 5, sono inoltre inammissibili e quindi esclusi dal finanziamento:

\r\n\r\n

i progetti presentati da organizzazioni che abbiano beneficiato di contributi erogati dal Dipartimento della protezione civile finalizzati all’attuazione di progetti presentati al finanziamento nell’annualità precedente, a meno che essi non risultino già conclusi (richiesta di saldo già inviata) alla data di presentazione della nuova istanza. In considerazione della unitarietà delle proposte delle Colonne Mobili Nazionali, i progetti di cui al punto 5.1 Quota Nazionale, saranno ritenuti realizzati soltanto se, sia la sede centrale che le singole sezioni beneficiarie del potenziamento (misura 1,2,3) previsto dal progetto, avranno già provveduto alla richiesta di saldo precedentemente alla data di presentazione della nuova domanda di contributo;

\r\n\r\n

i progetti di organizzazioni che non abbiano adempiuto correttamente all’assolvimento delle indicazioni istruttorie relative alla realizzazione di analoghi progetti finanziati negli anni precedenti; in caso di inadempienza, è facoltà della Direzione di protezione civile della Regione o Provincia autonoma:

\r\n\r\n

- confermare l’inammissibilità delle istanze sino alla sanatoria della situazione di inadempienza da parte dell’Organizzazione.

\r\n\r\n

-   proporre al Dipartimento un programma di rientro dell’organizzazione, consistente in un piano di investimenti di settore, cronologicamente prestabilito, concordando i tempi e le modalità di riammissione dell’Associazione interessata.

\r\n\r\n

i progetti di Organizzazioni che prevedano la successiva assegnazione dei materiali e mezzi ad Organismi, Organizzazioni ed Enti diversi dalla organizzazione proponente ad esclusione dei Comuni relativamente ai gruppi comunali;

\r\n\r\n

progetti che non siano corredati da preventivi delle ditte fornitrici esterne o da documentazione che faccia formale riferimento a preventivi delle ditte fornitrici;

\r\n\r\n

i progetti per i quali non venga esplicitamente indicata la certezza della totale copertura dei restanti costi del progetto, con obbligo dell’indicazione della fonte di co-finanziamento, pubblica o privata;

\r\n\r\n

i progetti che prevedano l’acquisizione di materiali e mezzi usati, di qualsiasi genere;

\r\n\r\n

i progetti che prevedano l’acquisto, la costruzione, la manutenzione o ristrutturazione di immobili o locali adibiti a sede dell’organizzazione proponente ovvero a supporto dell’operatività della medesima (magazzini, ricovero mezzi, etc.), ivi comprese strutture prefabbricate ed arredi di interni di qualunque tipo;

\r\n\r\n\r\n\r\n

I requisiti ai fini dell’eventuale esclusione saranno verificati dal Dipartimento, per i progetti di cui ai punti 5.1 e 5.3, dalla Regione o Provincia autonoma territorialmente competente per i progetti di cui al punto 5.2.

\r\n\r\n

Delle determinazioni di esclusione verrà data comunicazione all’organizzazione proponente secondo le rispettive competenze individuate nei punti 5.1, 5.2, 5.3.

\r\n\r\n

ART. 7

\r\n\r\n

(Massimali finanziari annui)

\r\n\r\n

Entro il 31 dicembre di ciascuno anno del triennio di cui all’articolo 1 del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile comunica, mediante avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, l’importo delle disponibilità finanziarie destinabili al finanziamento dei progetti di potenziamento relativi alla rispettiva annualità, sulla base del bilancio di previsione dell’anno successivo approvato.

\r\n\r\n

ART. 8

\r\n\r\n

(Valutazione)

\r\n\r\n

La verifica di ammissibilità e la valutazione dei progetti avverrà sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo n.1 del 2018 e dai presenti criteri generali:

\r\n\r\n

completezza formale delle istanze;

\r\n\r\n

criteri di esclusione espressi nel punto 6 e/o altre condizioni di inammissibilità;
\r\nproposte progettuali non compatibili con le finalità di intervento nazionale.

\r\n\r\n

Il Dipartimento della protezione civile definisce, entro il 31 marzo di ciascuna annualità, indirizzi di priorità per il successivo esame dei progetti di potenziamento afferenti alla quota nazionale presentati entro l’anno cui gli indirizzi si riferiscono. Tali indirizzi, coerenti con le priorità strategiche definite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, saranno comunicati e resi pubblici mediante apposito avviso da pubblicarsi nel sito internet istituzionale del Dipartimento, alla sezione ‘Volontariato’.

\r\n\r\n

Analogamente sono definite, entro il medesimo termine, indirizzi di priorità per le quote regionale e locale. In tali ambiti, gli indirizzi di priorità saranno determinati d’intesa con la Commissione Speciale Protezione Civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, (ANCI), rispettivamente per le quote regionale e locale.

\r\n\r\n

In fase di prima applicazione i predetti indirizzi di priorità a livello nazionale, regionale e locale potranno essere adottati entro il 30 settembre di ogni anno.

\r\n\r\n

ART. 9

\r\n\r\n

(Istruttoria e modalità di erogazione dei contributi)

\r\n\r\n

In presenza di un cofinanziamento dichiarato, documentato ed esattamente quantificato da parte dell’organizzazione richiedente, l’importo del contributo verrà calcolato:

\r\n\r\n\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

Il Dipartimento della protezione civile, verificata la rispondenza dei progetti presentati ai requisiti stabiliti dall’articolo 37 del decreto legislativo n.1 del 2018 nonché ai presenti criteri generali, provvede all’approvazione degli elenchi dei progetti ammessi a contributo e dei relativi importi, separatamente rispetto alle tipologie di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3. L’approvazione degli elenchi, fermo restando il limite delle risorse disponibili annualmente, può avvenire anche per stralci successivi.

\r\n\r\n

L’elenco dei progetti ammessi relativamente al punto 5.1 viene tempestivamente trasmesso alle Direzioni di protezione civile delle Regioni e Province autonome ai fini di ulteriore verifica di esclusione delle sezioni locali ivi presenti dai progetti di cui al punto 5.2.

\r\n\r\n

La comunicazione di ammissione al contributo viene notificata alle organizzazioni beneficiarie e per conoscenza, alle Amministrazioni regionali competenti, unicamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo da queste comunicato nell’istanza di finanziamento.

\r\n\r\n

Le organizzazioni sono tenute a comunicare l’accettazione del contributo al medesimo Dipartimento – Servizio Volontariato, sempre ed unicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata protezionecivile@pec.governo.it, entro il termine indicato in fase istruttoria, dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente paragrafo. Decorso inutilmente tale termine l’istanza di finanziamento del progetto sarà considerata decaduta e il progetto non potrà essere finanziato, senza bisogno di ulteriori comunicazioni. 

\r\n\r\n

Nella comunicazione di accettazione l’organizzazione proponente può richiedere l’eventuale variazione di mezzi o attrezzature originariamente previsti, ovvero di parziale rimodulazione delle attività formative, addestrative od informativo-divulgative proposte.

\r\n\r\n

Tale variazione, che è subordinata all’approvazione del Dipartimento della protezione civile, è consentita unicamente previa presentazione di nuovi preventivi e relativamente alla sostituzione dei mezzi o delle attrezzature originariamente proposti con mezzi o attrezzature di nuova concezione e pari o superiore capacità operativa: qualora le sostituzioni proposte comportino un incremento dei costi, il contributo si intende confermato nella misura originaria; qualora le sostituzioni proposte comportino una riduzione dei costi, il contributo si intende proporzionalmente ridotto. Decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di variazione, la richiesta si intende accolta, senza bisogno di ulteriori comunicazioni. Per i progetti presentati da parte di Gruppi Comunali di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 1 del 2018, potranno essere presentati preventivi acquisiti mediante consultazione del mercato elettronico. Diversamente, i preventivi presentati avranno valore indicativo e costitutivo della ratio progettuale e costituiranno limite massimo finanziabile e conseguente importo dell’impegno di spesa, mentre il fornitore effettivo verrà individuato secondo le occorrenti procedure in materia di appalti pubblici.

\r\n\r\n

Decorso il termine indicato in istruttoria il Dipartimento della protezione civile procede all’adozione del provvedimento di concessione dei contributi, che, previo controllo da parte degli organi preposti, viene pubblicato sul proprio sito istituzionale.

\r\n\r\n

Il Dipartimento procede all’erogazione dei contributi spettanti in un massimo di 3 tranches:

\r\n\r\n

un primo acconto pari al 50% del contributo concesso, a seguito dell’adozione del provvedimento di concessione dei contributi e della sua pubblicazione;

\r\n\r\n

un eventuale secondo acconto, pari ad un ulteriore 30% del contributo concesso, su richiesta dell’organizzazione proponente attestante l’avvenuta realizzazione di almeno il 50% del progetto, corredata della documentazione fiscale comprovante le spese sostenute da trasmettere in copia conforme all’originale, sempre unicamente mediante posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;
\r\nun saldo nella misura rimanente, su richiesta dell’organizzazione proponente a conclusione del progetto, da presentarsi unicamente mediante posta elettronica certificata contenente in allegato, la rendicontazione delle spese sostenute e la corrispondente documentazione fiscale in copia conforme all’originale comprovante tutte le spese sostenute.

\r\n\r\n

Su tutta la documentazione fiscale di cui sopra deve essere apposta, in forma indelebile, la dicitura:

\r\n\r\n

“SPESA SOSTENUTA CON IL CONTRIBUTO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE”

\r\n\r\n

Alle Organizzazioni beneficiarie viene accordato un anno di tempo, a far data dall’accreditamento del primo acconto del contributo, per realizzare completamente il progetto nell’articolazione confermata nella comunicazione di accettazione del contributo e approvata dal Dipartimento.

\r\n\r\n

L’Organizzazione può chiedere un’unica e motivata proroga, per un massimo di 6 mesi, entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine. Il Dipartimento della protezione civile, valutate le motivazioni addotte, si riserva di autorizzare la proroga. Decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di proroga, essa si intende accolta. La richiesta di proroga e l’eventuale accettazione avvengono unicamente mediante comunicazioni di posta elettronica certificata.

\r\n\r\n

Entro il termine per la realizzazione del progetto e l’eventuale proroga autorizzata dal Dipartimento, l’Organizzazione è tenuta a presentare la richiesta di erogazione dell’eventuale saldo nonché la documentazione contabile comprovante la completa realizzazione del progetto. L’invio a mezzo di posta elettronica certificata delle copie conformi all’originale delle risultanze bancarie dei pagamenti di tutte le spese sostenute, consentirà di considerare la Organizzazione come adempiente nella realizzazione del progetto, in assenza di tale documentazione, trascorsi i termini consentiti, l’Associazione è considerata inadempiente e, pertanto, non potrà ricevere ulteriori finanziamenti, attivando contemporaneamente il procedimento di recupero previsto.

\r\n\r\n

In caso di parziale realizzazione del progetto, il Dipartimento, valutato se le attività concorrono comunque al perseguimento delle finalità originarie del progetto, può erogare il contributo nella misura parziale spettante, ovvero richiedere la restituzione dell’eventuale somma eccedente. In caso di valutazione negativa, il Dipartimento provvede a richiedere la restituzione integrale degli acconti eventualmente erogati.

\r\n\r\n

Per i progetti di cui al punto 5.1 tutte le comunicazioni vengono indirizzate alla Struttura nazionale di coordinamento dell’Organizzazione destinataria del contributo. Qualora il progetto coinvolga anche sezioni territoriali dell’Organizzazione, le relative comunicazioni sono indirizzate, oltre che alle eventuali sezioni territoriali destinatarie, contestualmente anche alla Regione o Provincia autonoma e al Comune dove hanno sede le predette sezioni.

\r\n\r\n

Per i progetti di cui al punto 5.2 tutte le comunicazioni vengono indirizzate, oltre che alla direzione di protezione civile della rispettiva Regione o Provincia autonoma (autrice della proposta unitaria), contestualmente anche alla Struttura nazionale di coordinamento dell’Organizzazione destinataria del contributo.

\r\n\r\n

Per i progetti di cui al punto 5.3 tutte le comunicazioni vengono indirizzate contestualmente anche al Comune dove ha sede l’Organizzazione destinataria del contributo, oltre che alla Direzione di protezione civile della rispettiva Regione o Provincia autonoma.

\r\n\r\n

ART. 10

\r\n\r\n

(Accertamenti)

\r\n\r\n

Il Dipartimento della protezione civile provvederà ad effettuare gli accertamenti di cui all’articolo 37, comma 3, lett. c) del decreto legislativo n. 1 del 2018, sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale.

\r\n\r\n

La violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento e successivi, emanati in attuazione dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo n.1 del 2018, può determinare la revoca del contributo o dell’acconto già erogato, nonché il relativo recupero che verrà maggiorato degli interessi al tasso legale.

\r\n\r\n

Qualora dai suddetti accertamenti emergano elementi di revoca del contributo, il Dipartimento provvederà, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lett. d), all’adozione di un provvedimento motivato di esclusione dell’Organizzazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Il provvedimento di esclusione sarà comunicato alla Regione o Provincia autonoma ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competenti ed eventuali richieste avanzate nel quinquennio di esclusione sono irricevibili.

\r\n\r\n

ART. 11

\r\n\r\n

(semplificazione dei procedimenti)

\r\n\r\n

Nel corso del triennio il Dipartimento potrà integrare le presenti disposizioni, introducendo meccanismi semplificati per la gestione in via telematica del procedimento.

\r\n\r\n

Non saranno prese in considerazione proposte non presentate con il modello allegato ai presenti criteri.

\r\n\r\n

Nelle more dell’emanazione del decreto del Capo del Dipartimento di cui all’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2018, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno, le modalità di presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi, restano regolate dalle precedenti disposizioni compreso l’utilizzo dei modelli ivi previsti.

\r\n\r\n

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

\r\n\r\n

Angelo Borrelli

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 18 giugno 2020

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